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Formazione progressiva del giudicato penale e reato continuato

Formazione progressiva del giudicato penale e reato continuato

FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL GIUDICATO PENALE  E  REATO CONTINUATO 

1. LA FORMAZIONE IN PIU’ MOMENTI TEMPORALI DEL GIUDICATO PENALE.
La sentenza acquisisce "stabilità giuridica” quando, al termine del percorso processuale non è più soggetta a impugnazione, salvo il caso di "revisione del giudicato” così come previsto dall’art. 648 comma 1 c.p.p..
La sentenza però può avere un solo capo di imputazione o più capi di imputazione, in tale ultimo caso avremmo la sentenza "plurima”.
La Corte di Cassazione può intervenire su tutti i capi della  sentenza plurima o su alcuni di essi e disponendo il giudizio di rinvio su alcune parti della sentenza.
Il Giudicato ossia la definitività della sentenza può formarsi anche su alcuni soli capi della sentenza e non su tutti: in tal caso si parla di "giudicato parziale" o di "giudicato a formazione progressiva”.
La Corte di Cassazione ormai conferisce piena dignità logica e giuridica al giudicato parziale attribuendo il crisma della irrevocabilità ed esecutività a singole parti della sentenza  ancorchè il giudizio prosegua in sede di rinvio.
La sentenza SS.UU. 23 novembre 1990 n. 393, (ric. Agnese) e le successive hanno ormai affermato il principio.
Alcun dubbio sorge allorchè la Cassazione stabilisca la definitività di capi "autonomi” di una sentenza cumulativa in conformità con il disposto  normativo di cui all’art. 624 c.p.p "La Corte di Cassazione quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parte della sentenza divengono irrevocabili”.
 Pertanto può accadere che il passaggio in giudicato e quindi la "irrevocabilità” della sentenza avvenga in un solo momento temporale, oppure che avvenga in momenti temporali diversi.
In due casi può materializzarsi tale ipotesi:
a) L’imputato propone ricorso per Cassazione soltanto per alcuni capi della sentenza e non per tutti i capi della sentenza di appello: in tal caso si forma il giudicato sulle  imputazioni e le condanne riferite ai capi non impugnati;
b) La Cassazione accoglie il ricorso soltanto in relazione ad alcuni capi di imputazione lo rigetti per altri capi di imputazione: in questo caso si forma il giudicato sulla parte della sentenza non oggetto di riforma da parte del giudice di legittimità. Così come previsto dal richiamato art. 624 comma 1 del codice di rito penale. 
A quel punto il passaggio in giudicato di alcune parti della sentenza comporta la esecutività della sentenza.
Infatti l’art. 650 comma 1 c.p.p., dispone:
"Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze ed i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili”.
Praticamente, poi, è  l’art. 28 del D.M. n. 334 del 30 settembre 1989 a stabilire modalità e tempi della esecuzione di una sentenza irrevocabile attraverso l’invio, da parte del cancelliere del Giudice che ha emesso la sentenza, agli Uffici della procura della Repubblica dell’estratto esecutivo della sentenza di condanna contenente le esatte generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito unitamente alla imputazione ed al dispositivo del provvedimento.
Da sottolineare altro particolare importante: per eseguire un giudicato parziale occorre che la quantità di pena da eseguire sia "certa e immodificabile”, ossia che la determinazione temporale del trattamento sanzionatorio non possa essere oggetto di modifiche e sia chiaramente intellegibile dal dispositivo del provvedimento giudiziale.
Sul punto Cassaz. Sez. I 21.2.2013 n. 15459 declama: "Atteso il principio di formazione progressiva del giudicato, la sentenza di condanna deve essere immediatamente posta in esecuzione quando essa sia irrevocabile in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per alcune delle fattispecie contestate e contenga già l’indicazione della pena da applicare per le stesse, anche se la Corte di Cassazione abbia disposto l’annullamento con rinvio per altre ipotesi di reato che il giudice di merito aveva ritenuto unificate alle prime dal vincolo della continuazione”.

2. PROGRESSIONE DEL GIUDICATO PENALE E REATO CONTINUATO.

Il concetto espresso dal principio declamato dalla sentenza n. 15949 del 2013 della prima sezione penale della Cassazione ci consente di introdurre il tema delle interconnessioni possibili tra l’obbligo di esecuzione anche parziale del giudicato penale, discendente come si è visto dall’art. 650 comma 1 c.p.p., e le incertezze circa la "definitività” del trattamento sanzionatorio discendenti dalla possibile applicazione delle regole circa gli aumenti di pena disciplinati  dall’art. 81 c.p.
Cosa succede infatti se il pubblico ministero, il cui ufficio è deputato a procedere alla esecuzione della sentenza, deve emettere un ordine di esecuzione di pena detentiva  per reati per i quali vi è un accertamento in via definitiva della Cassazione, malgrado la stessa Cassazione abbia chiesto un nuovo giudizio di merito per un altro reato ricompreso nello stesso procedimento e legato ai primi da un’unicità di disegno criminoso ex art. 81 comma 2 c.p.?
In tal caso dovrà farsi buona amministrazione del principio di diritto sopra menzionato e cioè che il giudicato parziale può avere attuazione  in sede esecutiva soltanto se la quantità della pena da eseguire sia fissata in maniera determinata e granitica.
Qualora invece la pena eseguibile sia ancora soggetta a possibili, anche eventuali, variazioni, per la pendenza di giudizio, anche di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione, su reati legati da vincolo di continuazione ex art. 81 comma 2, con quello per il quale vi è già sentenza definitiva, allora non si potrà procedere alla esecuzione della pena detentiva irrogata.
Detta pena, infatti, potrebbe essere oggetto di mutazione nel corso del successivo giudizio di rinvio.
La stessa Cassazione, infatti, ritiene che per stabilire se l’Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica possa ordinare l’esecuzione di un giudicato parziale, occorre indagare circa la  sussistenza  o meno di una connessione essenziale tra reato per il quali la pena è già eseguibile e reato per il quale il giudice di merito dovrà pronunciarsi in sede di rinvio.
Infatti in ragione del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. che lega i reati accertati in modo definitivo con quello ancora oggetto di giudizio, la loro possibile unificazione quoad poenam potrebbe ancora rendere possibile la modificazione del trattamento sanzionatorio da eseguire e quindi sul punto pur essendovi una pena "certa” non vi è una "quantità certa di pena” da eseguire.
In questo solco si inserisce Cass. sez. I 19 giugno 2013 n. 32477 che ha affermato: "Il principio secondo cui la sentenza di condanna per la parte  divenuta irrevocabile deve essere posta in esecuzione anche in caso di rinvio parziale disposto dalla Corte di Cassazione per ipotesi di reato in continuazione con la prima, ricollegabile alla regola della formazione progressiva del giudicato, trova applicazione solo se è stata determinata la pena minima da espiare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che aveva determinato la pena in concreto da espiare sebbene il giudizio di rinvio avrebbe potuto individuare un diverso reato più grave e, conseguentemente, calcolare la pena in modo diverso”.
In tal caso la Corte di Cassazione ha annullato la ordinanza della Corte di Appello che aveva determinato la quantità di pena in concreto da espiare con riferimento ad una sentenza parzialmente annullata limitatamente  ad un titolo di reato e definitiva per altri due titoli di reato.
La esistenza di un procedimento in corso in relazione ad un capo di imputazione dal quale potrebbe essere determinata la pena base per l’applicazione dell’art. 81 c.p., impedisce, allo stato, di determinare in maniera fissa e "certa” la pena minima da applicare.


Avv Filippo Castellaneta  

Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 16/08/2020
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