Articoli > Dei delitti delle pene

Il Reveng Porn

Il Reveng Porn

IL "REVENGE PORN”

Premessa

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è una nuova fattispecie di reato, la cui previsione normativa, art. 612 ter del codice penale, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento giuridico per sanzionare l’allarmante diffusione di un fenomeno reso attuale dall’incontrollato e malsano uso dei dispositivi informatici, soprattutto da parte delle nuove generazioni.
Si tratta del fenomeno conosciuto come "Revenge Porn”, tradotto letteralmente"vendetta pornografica”, nato per indicare la pubblicazione sul web di video o immagini dal contenuto sessuale, anche molto esplicito, a scopo di vendetta e viene utilizzata come strumento di pressione psicologica nei confronti della vittima.
Nello specifico, l’art. 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, introduce nel codice penale l’art. 612-ter; la disposizione trova fondamento nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011), ratificata dall’Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
La norma, poi, rappresenta, nell’ambito della riforma introdotta dal Codice Rosso, uno strumento per il recepimento della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, la qualefornisce una definizione della violenza di genere, da intendersi come quella "violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere”.

Le condotte tipiche

L’art 612 ter c.p. disciplina due distinte ipotesi che possono perfezionare la condotta delittuosa, entrambe sanzionate con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La prima ipotesi è quella disciplinata dal primo comma, che sanziona colui che, dopo averli realizzati o sottratti, "invia”, "consegna”, "cede”, "pubblica” o "diffonde” immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone rappresentate.
La norma prende in considerazione immagini e video "destinati a rimanere privati”, presupponendo, pertanto, che si sia palesato un consenso della vittima – esplicito ed univoco- alla realizzazione degli stessi e che successivamente detto consenso sia stato revocato, impedendone la diffusione o l’ulteriore diffusione da parte del soggetto a cui è stata comunicata la revoca del consenso.
L’ipotesi delittuosa vede, dunque, come elementi caratterizzanti, la creazione consensuale dell’immagine o video all’interno della coppia e la successiva pubblicazione o diffusione del materiale, in modo non consensuale, solitamente da parte dell’ex partner della vittima.
Si ribadisce che lo scopo sotteso a tale condotta è precipuamente legato ad una vendetta da parte dell’ex partner deluso per una relazione sentimentale finita male.
Ne discende, pertanto, che detta ipotesi di reato si ritiene integrata dalla sussistenza di tutti quegli elementi oggettivi rappresentati dall’invio, consegna, cessione, diffusione o pubblicazione di contenuti sessualmente espliciti e che detta azione sia posta in essere senza il consenso della persona rappresentata.
Riguardo all’elemento soggettivo del reato è richiesto che la condotta dell’agente sia animata da un dolo generico, pertanto, è sufficiente che, una volta ricevuto il materiale dalla persona raffigurata nel video e/o immagine, l’agente abbia la consapevolezza e la volontà di compiere la condotta vietata,a prescindere dalla finalità perseguita.
Il secondo comma distingue, rispetto alla previsione delittuosa su rappresentata, la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate, al fine di recare loro nocumento.
È sanzionata la condotta del "condivisore” delle immagini che sono state realizzate o sottratte da colui che le ha pubblicate e diffuse; esigenze di tutela della persona offesa inducono a ritenere che sia richiesto alla stessa un consenso ulteriore e diverso rispetto a quello ottenuto per la realizzazione del video o immagine. 
Tuttavia, detta ipotesi delittuosa si differenzia da quella disciplinata al comma primo per la presenza del dolo specifico, rappresentato dalla volontà dell’agente di diffondere il video o l’immagine, nonché il fine precipuo di recare nocumento alla persona ivi raffigurata.
Appare in tutta evidenza che la specificità del dolo richiesto dalla norma restringa molto il suo ambito di applicazione, giacché non potrà ritenersi integrato il reato in tutti i casi, seppur frequenti, in cui chi riceve e diffonde le immagini non conosca la persona ritratta ovvero sia animato solo da un movente ludico.
L’art 612 ter c.p. prevede, inoltre, l’applicazione di circostanze aggravanti; invero, al terzo comma stabilisce un aggravante comune per i fatti commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata alla vittima da una relazione sentimentale ovvero nei casi in cui la diffusione avvenga attraverso strumenti informatici o telematici.
 La seconda ipotesi, menzionata al quarto comma dell’art 612 ter, prevede un’aggravante ad effetto speciale, con l’aumento di pena da un terzo alla metà, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il quinto comma dell’art 612 ter c.p., disciplina la procedibilità delle descritte ipotesi delittuose, stabilendo una procedibilità a querela della persona offesa, la cui proponibilità è estesa per un termine di sei mesi.
Si specifica, inoltre, che la remissione della querela possa avvenire solo in sede processuale, apparendo chiaro l’intento del legislatore di assicurare che l’esercizio della relativa facoltà avvenga dinanzi e sotto il controllo di un giudice; è prevista una procedibilità d’ufficio in presenza dell’aggravante a effetto speciale di cui al comma 4 e nel caso in cui l’illecito sia connesso con un’altra fattispecie delittuosa procedibile d’ufficio.

Esigenze di riforma

La norma in commento è inserita in un contesto di riforme volute dal legislatore per contrastare l’allarmante fenomeno delle violenze esercitate contro le donne e delle violenze di genere, nonché per recepire le disposizioni internazionali in materia.
Dette riforme, tuttavia, mettono in evidenza la necessità di un coordinamento del quadro normativo, affinché sia assicurata una coerenza di tutte le disposizioni legislative poste a contrastare i fenomeni delittuosi in oggetto.
Al riguardo, inevitabile è il raffronto tra l’articolo in commento e il disposto di cui all’art 600 ter c.p., in materia di pornografia minorile, soprattutto alla luce della sentenza della Corte di Cassazione-Sez. III, la numero 5522 del 12 febbraio 2020, la quale, amplificando la portata applicativa della norma, ritiene non più determinante il requisito dell’etero-produzione per la configurabilità del reato di cessione del materiale pedopornografico.
In sostanza, il disposto di cui all’art 600 ter co. 4 c.p. , che punisce chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico realizzato con minorenni, avrà applicazione in tutte le ipotesi in cui l’agente, entrato nella disponibilità del materiale pornografico, lo ceda a terze persone a prescindere se detto materiale sia stato eteroprodotto ovvero sia stato autoprodotto dallo stesso minorenne.
In particolare, ci si interroga sulla possibilità di sanzionare le ipotesi di cessione a terzi di immagini, realizzate autonomamente dal minorenne in esse raffigurato, attraverso il rimando all’art. 612-ter c.p., anche in virtù della clausola di salvaguardia che quest’ultima sancisce al primo comma: "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.
La criticità risiede in particolar modo nel trattamento sanzionatorio, giacché l’art 600 ter comma 4 c.p. sanziona le ipotesi di cessione del materiale pornografico con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa aeuro 1.549 a euro 5.164, apparendo evidente la minore afflittività della sanzione rispetto a quella prevista per il reato di cui all’art 612 ter c.p. (pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000).
Stante l’annoverabilità di tutte le ipotesi di cessione o diffusione illecita di video o immagini autoscattate dal minore nell’alveo nella disciplina dettata dall’art. 600 ter c.p., è necessario comprendere la portata applicativa dell’art. 612 ter c.p., atteso che la stessa, sebbene preveda un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto dall’art 600 ter c.p., parifica le condotte delittuose commesse ai danni di un minorenne con quelle commesse in danno ai maggiorenni, con l’inevitabile conseguenza di svilire, a discapito di quelle esigenze di tutela nei confronti del minore, il disvalore che si è voluto attribuire ai reati di pedopornografia.

Conclusioni

Esigenze di politica criminale inducono a richiedere un coordinamento del quadro normativo, affinché sia assicurata una coerenza tra le varie disposizioni normative disciplinanti tutte quelle condotte illecite espressive di una violenza di genere, in particolar modo quella contro le donne.
La delicatezza dei valori in campo rileva la esigenza di una organicità del sistema dei delitti e delle pene in tale particolarissima materia, anche per fornire una rilettura delle disposizioni normative in materia, affinché siano adeguate a quella cultura della digitalizzazione di cui le giovani generazioni sono portavoce, nonché con quella tendenza ad usare in modo distorto l’immagine del proprio corpo e della sessualità, quasi fosse un’arma per manipolare le coscienze, soprattutto, quelle dei più giovani.

Avv. Giuseppina Bruno

Articolo scritto da: avv. Giuseppina Bruno il 16/05/2021
© 2024 - Studio Legale Avv. Filippo Castellaneta - Mob. 340 2317723 - P. Iva 06685290725 -