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Esecuzione penale,legge n. 94/2013. Considerazioni del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari

Esecuzione penale,legge n. 94/2013. Considerazioni del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari

D.L. N. 78/13, CONV. NELLA L. 9 AGOSTO 2013 N. 94 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCUZIONE DELLA PENA (in G.U. n. 193 del 19.8.13, in vigore dal 20.8.13) (Bari, Camera Penale, 27 novembre 2013) A cura della dott.ssa Giuseppina d’Addetta* In sintesi, le nuove disposizioni riguardano: 1. La modifica dell’art. 656 c.p.p., con una sostanziale limitazione delle cause di esclusione dell’operatività della sospensione previste dal comma V e con la previsione della computabilità dei periodi di liberazione anticipata maturati; 2. modifiche alla L. n. 354/75; 3. modifiche in materia di custodia cautelare (artt. 274, 280, 284 c.p.p.); 4. limitatissime modifiche relative agli adempimenti della PG in caso di fermo o arresto; 5. aumento di pena per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori. Stalking). L’art. 284 c.p.p. (analogicamente applicabile per la detenzione domiciliare) è stato modificato con l’aggiunta del nuovo comma 1-bis, il quale prevede che il giudice disponga il luogo degli AA.DD. in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato. L’art. 656 c.p.p. è stato modificato (con l’aggiunta, dopo il comma 4, dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater e la modifica del comma 9), nel senso di ritardare e limitare la detenzione attraverso un articolato e complesso meccanismo, con l’evidente fine di porre un freno alla detenzione carceraria e far fronte alla drammatica situazione del sovraffollamento che ha comportato la condanna della CEDU con la sentenza Torreggiani. Il sistema attuale è il seguente: a) pena da espiare che riguardi i delitti di cui all’art. 4 bis O.P.; b) pena da espiare per reati diversi e il condannato sia in stato di custodia cautelare per il reato da eseguire; c) pena da espiare per reati diversi e il condannato non sia in stato di custodia cautelare. Nel primo caso (reati ostativi) sarà emesso ordine di esecuzione immediatamente, qualunque sia la pena da espiare. Non si pone il problema di applicabilità della L. 199 (nel caso di pena non superiore a 18 mesi), essendone esclusi i reati in esame. Per giurisprudenza costante, l’esclusione opera anche nel caso di concessione di attenuanti ritenute prevalenti sull’aggravante di cui al II comma dell’art. 629 e del III comma dell’art. 628 c.p., art. 80 comma II DPR 309/90 (giur. costante: da ultimo, Cass. n. 2690/10, 36318/12). Nel secondo caso (reati non ostativi e condannato in custodia cautelare per il titolo da eseguire): sarà emesso immediato ordine di esecuzione e gli atti saranno emessi senza ritardo al M.S. per la decisione sulla liberazione anticipata (art. 656 comma 4-ter). La sospensione non opera in caso di persona detenuta (Cass. nn. 9213708, 16800/10) e di persone equiparate, come il latitante o evaso (n. 16800/10, 16816/10). Peraltro nel caso di persona detenuta la Procura procede prima al doveroso cumulo. E’ noto che qualora il condannato si trovi in custodia cautelare in carcere per reato diverso da quello da eseguire va disposta la sospensione dell’ordine di esecuzione (Cass. nn. 5995/09, 42154/12). Nel terzo caso (reati non ostativi e condannato non in custodia cautelare per il reato da eseguire), si verificherà prioritariamente, in ogni caso, se la residua pena da espiare rientri nei limiti di cui al comma V, detraendo i periodi di liberazione anticipata concedibili e l’eventuale pena fungibile. Pertanto: 1. si detrarranno le pene fungibili ex art. 657 c.p.p. 2. si accerterà se vi è stata custodia cautelare e, in caso positivo, si opererà (provvisoriamente) una detrazione di gg. 45 per ogni semestre; 3. si verificherà quindi se la pena residua superi i limiti previsti dal comma V, vale a dire: 3 anni di norma; 4 anni nei casi previsti dall’art. 47 ter comma 1 O.P. Quanto alla verifica della ricorrenza dei presupposti (pur se non è posto a carico del PM alcun obbligo e fermo restando che la parte potrà sollecitare tale organo), deve ritenersi che debbano essere svolti gli accertamenti preliminari possibili venendo in rilievo la libertà della persona. 6 anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 DPR 309/90. 4. qualora sia superato il limite, sarà emesso ordine di esecuzione; 5. qualora il limite non sia superato: - se il condannato si trova agli AA.DD. in relazione alla condanna da eseguire, si applicherà l’art. 656 comma 10 c.p.p.; - in ogni altro caso, gli atti saranno trasmessi al MS per le determinazioni sulla liberazione anticipata (art. 656 commi 4-bis, 4-quater, 5 c.p.p.). Restituiti gli atti al MS, nei casi previsti dall’art. 656 comma 9 lett. a) diversi dai delitti di cui al 4-bis (divieto di sospensione per i reati di incendio boschivo, furto in abitazione e furto con strappo, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli aggravati da lesioni gravi o gravissime e atti persecutori/stalking), sarà emesso comunque ordine di esecuzione; negli altri casi sarà emesso ordine di sospensione sempre che il MS abbia concesso la LA in misura tale da rientrare nei limiti di pena; in caso contrario, sarà emesso ordine di esecuzione. E’ abrogata la lett. C) dell’art. 656 comma 9 c.p.p.: divieto di sospensione per i recidivi reiterati. MODIFICHE ALL’O.P. ART. 21: aggiunta del comma 4-ter, con previsione del volontariato gratuito anche presso ASL e ORG internazionali, anche a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi, con esclusione assoluta dei detenuti o internati per reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e per reati collegati. ART. 30 TER: ampliamento dell’accesso ai permessi-premio sul quantum di pena, con innalzamento dai 3 ai 4 anni (quindi il beneficio è concedibile senza soglia minima di pena da espiare per le condanne non superiori a 4 anni, e dopo ¼ per condanne superiori non ostative). Permane invece per i recidivi reiterati l’inasprimento dell’art. 30 quater. ART. 47 TER: - soppresso il comma 1.1: detenzione domiciliare per il recidivo reiterato fino a 3 anni (e non 4) per le ipotesi previste dal comma 1; - permane il divieto di concessione della detenzione dom.re cd. biennale per i reati ostativi; - abrogato il divieto di concessione della detenzione dom.re biennale per il recidivo reiterato (motivo per cui veniva invocata la 199); - sostituito il comma 1-quater: per il condannato detenuto, l’istanza è rivolta al TS competente in relazione al luogo di detenzione (come prima). Nel caso di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza di cui ai commi 01, 1, 1-bis e 1-ter (quindi, ogni tipo di istanza di det. dom.), è rivolta al MS che può disporre l’applicazione provvisoria della misura. Quindi, condizione per l’applicazione provvisoria in tutti i casi è la sussistenza del periculum in mora; - la condanna per il delitto di evasione, se di lieve entità, non comporta la revoca automatica della det. dom. ART. 50 BIS: concessione della semilibertà ai recidivi: abrogato. ART. 58 QUATER comma 7-bis: permanenza della preclusione a m.a. per i recidivi reiterati (sia pur con il correttivo di Corte Cost., sent. n. 79/2007, per i condannati che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 251/05, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti). CONSIDERAZIONI 1. Rilevanza dell’art. 4-bis, confermata come norma-cardine di tutto l’impianto dell’esecuzione penale (divieto di sospensione, divieto di det. dom. biennale, divieto per 199); 2. permanenza della rilevanza della recidiva reiterata per l’accesso ai permessi-premio e per la concedibilità più di una volta di misure alternative; 3. centralità del ruolo del MS, con attribuzione di poteri decisionali anticipatori e in via d’urgenza rispetto al collegio (importante il potere di concessione e/o di proroga della det. dom. in luogo del differimento dell’esecuzione della pena), sia pur subordinatamente alla sussistenza del periculum in mora (probatio diabolica); 4. poteva introdursi anche l’affidamento ai S.S. provvisorio, come l’aff. 94. In conclusione, gli strumenti apprestati dal legislatore dell’agosto scorso sono un debole rimedio avverso il problema del sovraffollamento: se da un lato la Torreggiani (8.1.13) ha accertato il carattere sistemico della violazione dell’art. 3 della CEDU ingiungendo allo Stato italiano entro il 27 maggio p.v. la soluzione del problema, nonché l’ineffettività della procedura giurisdizionale di cui agli artt. 14-ter e 69 O.P., sebbene il governo italiano prima e la Corte Cost. dopo (sent. n. 135/13) avessero stabilito il carattere cogente, per l’Amm.ne Pen.ria, delle decisioni assunte dal MS a garanzia del diritto del detenuto a non subire trattamenti disumani e degradanti, dall’altro lato però la stessa Corte Cost. (ord. 22.11.13) ha dichiarato l’inamm. delle questioni di legittimità sollevate dai TS di Venezia e Milano con riferimento agli artt. 146-147 c.p. La Corte, pur riconoscendo il fondamento del bisogno di tutela, ha espresso perplessità sulla soluzione proposta dai rimettenti perché introdurrebbe un forte elemento di casualità e quindi di disuguaglianza, nelle vicende esecutive. Ha pertanto suggerito una soluzione endosistemica (attraverso una opportuna politica pen.ria di collocazioni e trasferimenti e una tutela giudiziale dei diritti dei detenuti) e extrasistemica, attraverso pluralità di soluzioni normative (attraverso l’ampliamento delle misure alternative, politiche di deflazione che permettano la fuoruscita del detenuto e l’applicazione di forme sanzionatorie e di controllo non carcerarie). Infine, nelle more di un intervento legislativo, l’Amm.ne Pen.ria sta progressivamente attuando il regime detentivo ‘aperto’, consentendo ai detenuti di trascorrere 8 ore al giorno fuori dalle celle (già definite dall’art. 6 O.P. locali di pernottamento, distinti dai locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e munite di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale), di effettuare colloqui con i familiari anche in zone all’aperto, ogni giorno ed anche in orario pomeridiano e colloqui telefonici su prenotazione, di pranzare fuori dalla cella; sta inoltre provvedendo ad eliminare il muro divisorio nella sala-colloqui e ad invitare i Consigli di Disciplina a svolgere un ruolo propositivo con la magistratura di sorveglianza, nel senso di attivarsi anche d’ufficio per proporre i detenuti più meritevoli a benefici pen.ri. • G. d’Addetta, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari .

Articolo scritto da: Dott.sa Maria Giuseppina d'Addetta Magistrato il 05/12/2013
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