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Revisione di condanna per violenza sessuale. Possibile provare la poca credibilità della persona offesa

Revisione di condanna per violenza sessuale. Possibile provare la poca credibilità della persona offesa

La Corte di Cassazione ritiene ammissibile la revisione in presenza di nuove prove che intaccano il giudizio di "piena credibilità” concesso alla  persona offesa.

"LA VALUTAZIONE PRELIMINARE CIRCA L’AMMISSIBBILITA’ DELLA RICHIeSTA PROPOSTA SULLA BASE DELL’ASSERITA ESISTENZA DI UNA PROVA NUOVA DEVE AVERE AD OGGETTO, OLTRE CHE L’AFFIDABILITA’ ANCHE LA PERSUASIVITA’ E LA CONGRUENZA DELLA STESSA NEL CONTESTO GIA’ ACQUISITO IN SEDE DI COGNIZIONE”.

1. La revisione penale. Quando è possibile.

La revisione penale è un mezzo di impugnazione, straordinario, estensivo, non devolutivo e non sospensivo.

In continuità con i codici di rito previgenti, il legislatore del 1988 ha individuato all’art. 630 c.p.p. i casi in cui è ammessa la domanda di revisione: 
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; 
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’art. 3 c.p.p. ovvero una delle questioni previste dall’art. 479 c.p.p.; 
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove, che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 c.p.p.; 
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altrofatto previsto dalla legge come reato.
La Corte costituzionale con la sentenza del 7 aprile 2001, n. 113 è intervenuta dichiarando l’art. 630 c.p.p. incostituzionale nella parte in cui non prevedeva «un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1 CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea» e, pertanto, ha introdotto un nuovo caso di revisione, la c.d. revisione europea.
Competente a pronunciarsi sulla richiesta di revisione è la corte di appello. 

2. Le fasi del procedimento di revisione.

Il giudizio di revisione proponibile in ogni tempo, prende avvio a norma dell’art. 632 c.p.p. su iniziativa del condannato ovvero del prossimo congiunto o dell’erede (in caso di morte del condannato) ovvero da parte del procuratore generale presso la corte d’appello(nella cui circoscrizione fu pronunciata la condanna) mediante il deposito della domanda, contente l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano, presso la corte d’appello competente.
Il giudizio è costituito da due fasi: una di delibazione dell’ammissibilità dell’istanza e una di merito. 
La fase preliminare è deputata all’accertamento circa la sussistenza delle condizioni per la corretta instaurazione del giudizio di revisione, difatti la corte d’appello, in camera di consiglio, svolge una valutazione sommaria delle prove, con limitati poteri, al fine di verificare se gli elementi addotti siano astrattamente idonei a ribaltare il giudizio precedente e condurre ad una pronuncia di proscioglimento. 
Salvo che la corte d’appello dichiari con ordinanza l’infondatezza dell’istanza (ricorribile per cassazione), a norma dell’art. 636 c.p.p. prenderà avvio la fase di merito che terminerà con l’accoglimento o il rigetto della richiesta di revisione.

3. Il superamento del vaglio di "ammissibilità” della istanza. 

Nel corso della valutazione di ammissibilità della richiesta sono preclusi alla  Corte territoriale penetranti apprezzamenti nel merito delle questioni sollevate, destinati, invece ad essere vagliati nelle fasi successive.
L’ammissibilità della richiesta è subordinata ad un giudizio di idoneità delle "prove nuove” ad operare un effetto demolitorio del giudicato penale.
Pertanto la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza va pronunciata, a sindacato della Cassazione, quando la stessa sia fondata non su ll’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che siano  inidonee  "ictu oculi” a inficiare il giudicato (Cass. sez. VI n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza).
La declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione per essere le "nuove prove” palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti posti a base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità allorchè sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici.
In definitiva la rilevanza probatoria delle nuove allegazioni difensive, dichiarazioni testimoniali o altro,  deve essere, per superare il vaglio di ammissibilità, tale da non escludere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, una diversa interpretazione dei fatti di causa pur riservando alla fase di merito il giudizio sulle effettiva capacità delle prove nuove di travolgere il giudicato..

4. Il caso di specie: la credibilità della persona offesa nel reato di violenza sessuale. Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in tema di idoneità delle nuove allegazioni svolte con investigazioni difensive.

In tema di reati sessuali il più delle volte è l’attendibilità del narrato della persona offesa che viene posto a base della sentenza di condanna in uno con la sua credibilità e con la presenza, eventuale spesso, di riscontri di natura oggettiva.
La suggestione che crea il racconto della persona offesa, che riferisce fatti di abuso è difficile da contrastare nei processi aventi ad oggetto reati previsti dagli artt. 609 bis e seguenti del codice penale.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione era avvenuto quanto segue:
a) L’imputato era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Lodi, per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina infraquattordicenne e al sentenza era divenuta definitiva;
b) Il difensore dell’imputato aveva ha questo punto effettuato investigazioni difensive ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p., escutendo un teste le cui dichiarazioni erano idonee a dimostrare l’insussistenza del fatto narrato dalla minore;
c) Il difensore dell’imputato aveva allegato una cartella clinica relativa ad un ricovero della persona offesa dalla quale si evinceva che la stessa, qualche mese prima dei fatti di cui al processo, dichiarava di  aver avuto rapporti sessuali.
d) In particolare, con le dichiarazioni rese dal teste, si poneva in contestazione la presenza della presunta vittima all’interno dell’appartamento ove sarebbero avvenuti i fatti giacchè in quel periodo, a detta del testimone, la minore con la di lei madre viveva in auto.
e) La Corte di Appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile la istanza di revisione per "manifesta infondatezza”;
f) Il difensore aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando vizio di motivazione per travisamento delle nuove prove addotte (la cartella clinica e le dichiarazioni testimoniali), in quanto non adeguatamente considerate e valutate dalla Corte di Appello bresciana.
La Cassazione sezione III con sentenza del 2 febbraio 2021 n. 4001 ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Brescia ritenendo che la stessa sia incorsa in un palese caso di travisamento della prova in quanto pur avendo diffusamente motivato sulla richiesta dell’imputato.
In particolare la Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello non si era avveduta del certificato medico prodotto dalla difesa e riferito alla persona offesa, non considerando che lo stessa è un documento ufficiale e non una semplice "illazione difensiva”.
Ed inoltre la Cassazione ha ritenuto che la ordinanza  impugnata abbia travisato il nuovo dato probatorio fornito dall’istante e cioè la dichiarazione testimoniale capace di poter determinare una ricostruzione diversa dei fatti rispetto al "narrato” della persona offesa.
La questione adesso, viene spostata alla Corte di Appello di Venezia per una nuova valutazione anche nel merito.

5. Conclusioni. La capacità delle prove nuove di elidere dati già acquisiti.

La pronuncia, sebbene solo in punto di ammissibilità della istanza di revisione,  affronta un tema che è ricorrente nei giudizi  di revisione per scoperta di prove nuove.
Cioè la potenzialità dei nuovi dati acquisiti di abbattere le convinzioni tradotte nella sentenza irrevocabile, convinzioni che molto spesso, e di frequente nei reati c.d. "familiari” o di natura sessuale, emergono esclusivamente dal racconto delle persone offese protese, in una loro particolare ottica accusatoria, a far emergere elementi di colpevolezza nella condotta dell’imputato.
In definitiva, le difese degli imputati devono ricercare elementi nuovi di prova, idonei a contrastare quanto dichiarato dalla persona offesa in riferimento al fatto ma anche agli antecedenti del fatto, ed ad elementi collaterali che, nella ricostruzione generale della vicenda processuale, possano avere efficacia determinante a minare, anche nell’ottica del ragionevole dubbio, il dato storico dato per acquisito e posto a base della condanna.
Le investigazioni difensive, correttamente condotte, possono essere lo strumento ideale per raggiungere l’obiettivo di fornire prove non precedentemente valutate.
Avv. Filippo Castellaneta  




Articolo scritto il 19/06/2021
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