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La difesa tecnico specialistica per i reati stradali

La difesa tecnico specialistica  per i reati stradali

Il ruolo del difensore e del consulente tecnico nel processo penale per i delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime


1. Premessa. La L. 41/2016 e i fronti di intervento.

Con la L. 41/2016 a decorrere dal 25 marzo del 2016 il legislatore ha apportato significative modifiche al codice penale introducendo due autonome figure di reato: l’omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. e le lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis c.p.

Quanto al piano sanzionatorio, il legislatore ha previsto per tali fattispecie delittuose dei limiti di pena particolarmente elevati nel massimo edittale: per le ipotesi di omicidio stradale aggravato la pena può superare anche i 12 anni di reclusione, mentre per le lesioni personali stradali gravissime la pena può giungere fino a 7 anni di reclusione.

L’intervento legislativo è stato esteso anche al codice di procedura penale.
Alcuni esempi:
l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali rientrano tra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;
il pubblico ministero può disporre il prelievo coattivo nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini; ovviamente entro 48 ore il magistrato dovrà avanzare la richiesta di convalida al giudice per le indagini preliminari il quale, a sua volta, dovrà provvedere nelle successive 48 ore;
è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza nelle ipotesi di omicidio stradale ai sensi dell’art. 589 bis co. 2, 3 c.p. e l'arresto facoltativo in flagranza nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590 bis co. 2, 3, 4, 5 c.p.
Ma, come in parte accennato, gli esempi potrebbero essere tanti altri.

2. Il ruolo del difensore e del consulente tecnico.

Sicuramente per un difensore il punto di partenza per fornire un’ottimale prestazione difensiva in un qualsiasi processo è sempre un adeguato studio della normativa vigente e dei fatti di causa, uno studio che richiede all’avvocato un costante aggiornamento sulle modifiche legislative e sugli orientamenti giurisprudenziali.
Questo tuttavia non è sufficiente per assicurare una difesa "completa” all’assistito  e tanto lo si rileva soprattutto nei processi relativi agli incidenti stradali, specie se mortali, in ordine ai quali spesso la dinamica dell’evento coinvolge più variabili che sono estranee alle conoscenze e competenze proprie di un giurista. 
E infatti l’ordinamento, conscio dei limiti alle competenze non solo dei difensori ma anche dell’organo giudicante e della pubblica accusa in materie tecniche, scientifiche o artistiche che richiedono percorsi di studio specialisti e diversi da quelli propri delle materie giuridiche, ha previsto un ventaglio di strumenti che i soggetti coinvolti nel processo penale possono adoperare per l’accertamento dei fatti.
Focalizzando l’attenzione sulla difesa, tra gli strumenti messi a sua disposizione rientra indubbiamente la facoltà riconosciuta ai sensi degli artt. 225 e 233 c.p.p. alle parti private di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore (per ciascuna parte) a quello dei periti se è stata disposta la perizia ovvero in numero di due se non è stata disposta. 
Pertanto, individuando le ipotesi maggiormente frequenti in cui diviene opportuna la nomina del consulente:
1) ai sensi dell’art. 225 co. 1 c.p.p. quando è stata già disposta una perizia;
2) ai sensi dell’art. 233 c.p.p. quando non è stata disposta una perizia;
3) ai sensi dell’art. 391 sexies c.p.p. quando si svolgono le indagini difensive.
La ricostruzione cinematica dell’incidente stradale da parte di un consulente tecnico è indispensabile innanzitutto per comprendere l’adesione o meno ai precetti previsti dal codice della strada da parte delle persone coinvolte.
In secondo luogo, l’accertamento della dinamica del sinistro interesserà sicuramente anche la velocità, le condizioni climatiche, le condizioni del manto stradale, il campo visuale del guidatore, l’intervallo psicotecnico, ecc.
Invece quanto alle prerogative che l’ordinamento assegna al consulente tecnico qualora sia stata disposta una perizia, ai sensi l’art. 230 c.p.p. , costoro possono:
assistere al conferimento dell’incarico del perito
presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve (delle quali è fatta menzione nel verbale)
partecipare alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve (delle quali deve darsi atto nella relazione) 
esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia (se i consulenti sono stati nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali).
Inoltre, l’art. 233 co. 1 bis c.p.p. consente al consulente, attraverso un’istanza di autorizzazione presentata dal difensore al pubblico ministero o al giudice (se è stata già esercitata l’azione penale), di:
esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano
intervenire alle ispezioni
esaminare l’oggetto delle ispezioni se non è intervenuto alle stesse
esporre al giudice il proprio parere anche attraverso una memoria.
È chiaro quindi che il difensore sempre in sintonia con l’assistito è chiamato ad individuare/consigliare il consulente tecnico più adeguato a cui delegare l’attività di accertamento.

3. Conclusioni.

È innegabile l’importanza sin dai primi momenti di un saldo supporto difensivo. 

Un supporto difensivo, di natura specialistica e tecnica,  che diviene fondamentale per assicurare all’assistito l’esercizio dei diritti e delle facoltà che l’ordinamento gli garantisce sia nella veste di indagato/imputato che in quella di persona offesa/parte civile, ma anche e soprattutto per fornire attraverso memorie difensive e la produzione di documentazione  quanto più verosimile possibile della vicenda che, dato l’intervento di tecnicismi particolaristici paralleli alle conoscenze giuridiche, non può che avere come punto di partenza il parere del nominato consulente tecnico.

E’ evidente che in tali casi chi deve dirigere le "operazioni di difesa” rimane sempre il difensore in quanto è Lui che ha consapevolezza del quadro processuale e deve indicare al consulente quali sono i punti nevralgici delle argomentazioni giuridiche che necessitano di supporto e tecnico- scientifico.

13 gennaio 2023                                                           avv. Rosmina Nanna                     








Articolo scritto da: avv. Rosmina Nanna il 14/01/2023
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