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Ingiusta detenzione, Cassazione: motivare le singole voci di danno subite .

Ingiusta detenzione, Cassazione: motivare le singole voci di  danno subite .

Gli ulteriori  pregiudizi subiti dalla vittima di Ingiusta detenzione.

L’incremento dell'indennizzo per ulteriori pregiudizi subiti dalla vittima nella propria sfera patrimoniale e personale.
Obbligo motivazionale per il giudice del rinvio.


La Corte di Cassazione è tornata recentemente a pronunciarsi in merito alla quantificazione dell’indennizzo dovuto alle vittime di ingiusta detenzione, la cui richiesta avanzata ai sensi dell’art. 314 c.p.p. abbia trovato accoglimento.
E’ infatti notorio che in caso di accoglimento ella domanda, spetta alla stessa Corte di Appello che ha emesso l’ordinanza il compito di quantificare l’importo dell’indennizzo riconosciuto al richiedente, basandosi non solo su calcoli aritmetici ma dovendo altresì valutare gli ulteriori pregiudizi patiti dalla vittima di ingiusta detenzione sia nella propria sfera patrimoniale che personale.

La sentenza cui si fa riferimento è la n. 4422/2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione III Sezione Penale in data 2 ottobre 2019 e depositata il 3 febbraio 2020 con la quale la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello in sede di rinvio, in quanto non ritenuta in sintonia con i criteri interpretativi contenuti nella ordinanza pronunciata dalla IV Sezione Penale della Suprema Corte, che aveva stigmatizzato la prima ordinanza di riparazione emessa dalla stessa Corte di Appello per aver calcolato in modo aritmetico l’indennità, senza valutare le gravi lesioni subite dal richiedente e allegate all’istanza, decurtando inoltre della metà la somma calcolata per la colpa lieve del ricorrente (consistita nel silenzio serbato durante l’interrogatorio di garanzia).

Nel provvedimento emesso in sede di rinvio, la Corte di Appello si era limitata ad aggiungere alla somma scaturente dal calcolo aritmetico, una ulteriore somma calcolata in via equitativa "utilizzati tutti i dati disponibili per la valutazione”, somma totale poi decurtata della metà per colpa lieve del ricorrente, senza però motivare adeguatamente ed esaustivamente in ordine alla pluralità di disagi patrimoniali e personali dedotti dal ricorrente, motivo per il quale avverso l’ordinanza veniva nuovamente proposto Ricorso per Cassazione.
La III Sezione della Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso stabilendo che: "in presenza di una pluralità di lesioni della sfera patrimoniale e personale, riconducibili all’ingiusta restrizione, occorre valutare l’effettiva incidenza e gravità dei pregiudizi ulteriori che giustificano l’incremento dell’indennità calcolata in via aritmetica, imponendosi in tal senso un’adeguata esposizione sia della natura dei danni patiti dal richiedente, sia del loro impatto sulle sue condizioni personali, ciò al fine di ancorare a parametri non astratti la liquidazione del relativo importo”.
Pertanto, osserva la Suprema Corte: "pur essendo stato correttamente riconosciuto in favore del ricorrente un importo maggiore rispetto alla prima incompleta liquidazione, è tuttavia mancato in questo secondo provvedimento un compiuto riferimento alle singole voci di danno allegate dal ricorrente e ai criteri ritenuti idonei a giustificare il riconoscimento della somma ulteriore, non potendo la pur consentita valutazione equitativa dell’indennizzo prescindere da un’adeguata specificazione dei parametri utilizzati, anche nell’ottica di verificare la tenuta logica del percorso argomentativo seguito al fine di operare il necessario incremento della somma da riconoscere”.

In definitiva, non è sufficiente che il giudice del rinvio applichi un aumento dell’importo dovuto a titolo di indennizzo ma è necessario che motivi adeguatamente sull’effettiva incidenza e gravità dei pregiudizi ulteriori che giustificano l’incremento dell’indennità stessa (al di là del mero calcolo aritmetico). 
A tal fine il giudice del rinvio dovrà, quindi, riferire compiutamente sulle singole voci di danno allegate dal ricorrente e sui criteri ritenuti idonei a giustificare il riconoscimento della somma ulteriore, descrivendo in motivazione sia la natura dei danni patiti dal richiedente sia il loro impatto sulle sue condizioni personali. 
L’intervento non è di poco conto e richiama la sostanza dell’obbligo motivazionale di tutti i provvedimenti giudiziari previsto a pena di nullità dall’art. 125 comma 3 c.p.p.: la motivazione sul punto è essenziale per capire l’iter logico argomentativo che l’Organo decidente ha adottato.

Solo in presenza di una motivazione sul punto è possibile per la difesa valutare la logicità e la tenuta della motivazione ed eventualmente confutarla.

E d’altronde la pronuncia in commento lo afferma esplicitamente: la motivazione è necessaria per "verificare la tenuta logica del percorso argomentativo seguito al fine di operare il necessario incremento della somma da riconoscere”.

 Motivare per consentire alle parti di controllare. 
Avv. Rosanna De Canio

Articolo scritto da: avv Rosanna De canio il 25/03/2020
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