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DIRITTO PENALE. Legislatore ostaggio dell'onda populista e dell'odio social

DIRITTO PENALE. Legislatore ostaggio dell'onda populista e dell'odio social

Diritto penale, il Legislatore ostaggio dell’onda populista e dell'odio social      

Dopo il decreto sicurezza, nuovi interventi normativi per prevedere nuovi reati, aumenti di pena, carcere senza alternative e ridurre le garanzie. Per soddisfare  il rancore delle persone offese e cavalcare gli epitaffi dei "leoni da tastiera”.

1.La normativa repressiva. Ribaltamento dei valori del processo penale: tutto a favore della presunta vittima 
La vittima è l’ "eroe moderno”: se hai il ruolo di vittima o meglio "persona offesa” puoi tutto o quasi nel processo penale, grazie ad un legislatore, che sull’onda della suggestione vittimaria e  dell’odio social, propina e continua a propinare e purtroppo ad approvare interventi normativi repressivi che, però nessun vantaggio pratico hanno generato in riferimento al fenomeno della violenza di genere.
Dal cosiddetto codice rosso in poi ( Legge n. 69/2019) è un continuo susseguirsi di provvedimenti legislativi ideati al fine di placare le richieste di pene severe, di pene più alte, di pene carcerarie "ineluttabili”, fomentate dal popolo social e dai cosiddetti "leoni da tastiera” che non esitano a usare termini offensivi e deliranti nei confronti degli autori o presunti autori di reato ed , ahimè, anche nei confronti dei loro difensori chiamati ad affrontare le mille difficoltà di esercitare la loro funzione in favore de un imputato già condannato da tutti, o quasi.

2. Esempi di odio social

E’ sufficiente  scorrere i commenti a notizie che riguardano i processi per reati più gravi per toccare con mano come il popolo social non abbia nessuna remora a chiedere pene più severe, medievali direi, per "ultra punire” i rei di crimini efferati.
La parola "ergastolo” viene ormai sventolata per ogni omicidio ed è diventata il vessillo ineludibile delle vittime, dei parenti delle vittime, degli amici delle vittime e dei tanti "sostenitori delle vittime”e di qualche cantante sul palco di un concerto.
E, sia nel procedimento che nel processo,  quei magistrati che non si allineano vengono tacciati di irresponsabilità, qualora alla parola magica "ergastolo” abbiano pensato, se magistrati  giudicanti,  di sostituire "anni 30 di reclusione” o "anni 15 di reclusione perché seminfermo di mente”,  oppure se, magistrati requirenti, non procedono in tempi stretti all’individuazione di "un colpevole” e chiedano immediatamente la custodia cautelare in carcere.
Qualche giorno fa i magistrati di una Corte di Appello hanno escluso un’aggravante, ma comunque hanno confermato la pena a vita per un imputato di omicidio, ma ciò nonostante una parente della vittima non ha esitato a dire davanti ai microfoni che i magistrati avrebbero dovuto "vergognarsi”!.
Ancora: qualche giorno fa altro imputato di omicidio  aveva chiesto di poter accedere a programmi di giustizia ripartiva, ma la Corte designata aveva  ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dalla difesa, e la notizia commentata sui social ha rappresentato l’occasione per scatenare una serie di vituperi a quegli avvocati che si erano azzardati a chiedere "una cosa del genere”, peraltro legittima e prevista dal codice, ma questo sembra essere diventato un semplice dettaglio, e quindi, di seguito epitaffi diffusi quali  "anche gli avvocati  andavano denunciati”,  a voler leggere le "esternazioni da tastiera” più benevole.
E si potrebbe continuare a lungo: senza alcuna remora di essere tacciati di offensività e senza paura di essere querelati, perché "sparano nel mucchio”,  molti utenti dei social vaneggiano di pena corporali, incitano alla vendetta contro i rei, inneggiano a pene "certe” senza sapere di cosa parlano e inventano fantasiose uscite degli assassini dalle galere "dopo qualche anno” ipotizzando invece pene strazianti, perpetue, ineluttabili e misura cautelari estreme quali castrazioni e altro.
Un vero è proprio movimento di sub opinione; maturato d’improvviso sull’onda di un’emotività da notizia da prima pagina, o a seguito di un titolo giornalistico volutamente provocatorio, capace di innescare reazioni social  violente e imperiture condite di vituperi per chiunque non la pensi come loro.
Sub opinione ormai radicatasi  nel tempo, tanto da diffondersi senza argine alcuno e di inondare social, giornali on line e commenti pubblici.
Questo è il mondo social. Difficile poter parlare di diritto o di pene miti, o di pene tendenti alla rieducazione, in un ambiente ostile e soprattutto "ignaro” delle dinamiche processuali e delle fondamenta del diritto e ancor più del diritto penale che nasce appunto per arginare il potere del sovrano e non per potenziare gli strumenti di vendetta delle vittime.
La voce intimidatoria delle vittime non può che portare a duraturi intenti di vendetta  che il diritto dovrebbe arginare ma non riesce a farlo. Anzi,il legislatore  cavalca l’odio social.

3 Il legislatore rifugge dal diritto per seguire l’onda social.

La prima fonte del diritto e la Legge, e le Leggi le fanno il legislatori ossia le maggioranze parlamentari o governative.
Sappiamo ormai tutti che il decreto sicurezza divenuto Legge, e promanante direttamente  da fonte governativa senza alcun dibattito parlamentare,  codifica nuovi reati, aumenta le pene, inasprisce il carcere senza tenere in alcun conto il fenomeno di degrado da cui è pervaso il sistema carcerario per sovraffollamento, mancanza di personale, incapacità di assicurare  i servizi essenziali, assenza  delle possibilità di attuare un adeguato trattamento penitenziario.
Ma sono in gestazione nuovi interventi nel solco dell’onda populista
Ed infatti  le altre notizie  che arrivano dal parlamento non sono confortanti per il diritto penale liberale e per l’auspicio di in "diritto penale minimo”: tranne qualche esempio virtuoso, i gruppi parlamentari, ed i singoli capi-partito  fanno a gara a chi fa la proposta più conforme agli umori della piazza social affamata di pese severe, di carcere e forse chissà, auguriamoci di no (!), di qualcos'altro.

4. Dopo il decreto sicurezza nuovi nubi all'orizzonte: la vittima che interviene sul trattamento sanzionatorio.

Esempio ultimo il disegno legge, incorso di valutazione, ma già approvato dalla Commissione Giustizia,  che prevede la " introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”.
In sintesi:
Il nuovo ipotizzato art. 577 bis del codice penale  andrebbe a punire, con una nuova fattispecie di reato,  la morte di una donna "quando il fatto è commesso come atto di discriminazione e odio verso la persona offesa in quanto donna  o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque l’espressione della sua personalità”.
Il nuovo ipotizzato art. 572 c.p. ultimo comma prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per il reato di maltrattamenti, "quando il fatto è commesso come atto di discriminazione e odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque l’espressione della sua personalità”.
Il nuovo ipotizzato art. 585 c.p. ultimo comma prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per il reato di lesioni personali, "quando il fatto è commesso come atto di discriminazione e odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque l’espressione della sua personalità”.
Il nuovo ipotizzato art. 593 ter ultimo comma prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per il reato di interruzione di gravidanza, "quando il fatto è commesso come atto di discriminazione e odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque l’espressione della sua personalità”.
Il nuovo ipotizzato art. 609 ter, in tema di aggravanti del reato di violenza sessuale, introduce un nuova aggravante attraverso il comma  5-ter.1) e cioè:  "se il fatto è commesso come atto di discriminazione e odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque l’espressione della sua personalità”.
L’art. 612 bis, in tema di "atti persecutori”, dopo il terzo comma ipotizza l’introduzione del seguente " la pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque l’espressione della sua personalità”.
L’art. 612 ter , in tema di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti,  dopo il quarto comma ipotizza l’introduzione di quanto segue "la pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque l’espressione della sua personalità”.
Fin qui l’art. 1 che prevede modiche al codice penale tutto a senso unico: punire di più!
L’art. 2, poi, del disegno di legge,  vorrebbe prevedere la possibilità per la persona offesa di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richieste di patteggiamento dell’imputato e quindi intromettere la vittima sulla determinazione sanzionatoria, profilo dal quale la stessa è stata giustamente e perennemente esclusa perché la parte civile è solo una parte "eventuale del processo penale e cura, per dettato del codice, solo aspetti civilistici. Ma lo stravolgimento dei cardini del diritto penale è all’ordine del giorno ormai.
Sempre l’art. 2 introduce il diritto della persona o dei suoi congiunti di "avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente”.
Non sfugge al Legislatore di attuare altre modifiche in sede  cautelare il disegno di legge prevede anche una modifica dell’art. 275 con l’inserimento del comma 3 che prevede che le esigenze cautelari se sussistenti, devono essere esclusivamente assicurate attraverso la custodia cautelare in carcere ovvero gli arresti domiciliari.
Ancora: il disegno di legge prevede che anche in caso di reati di interruzione di gravidanza ( art 593 ter c.p.) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612 ter c.p. ) possano essere applicati gli ordini di protezione .
Ancora: sono state scritte ipotesi di norme che prevedono che la richiesta di applicazione della pena, a pena di inammissibilità debba essere notificata anche alla persona offesa e che se questa ha presentato deduzioni in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena, nonché alla concessione della sospensione condizionale, la sentenza pronunciata  deve contenere l’esposizione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non fondate le deduzioni medesime.
Anche l’ordinamento penitenziario non sfugge alla nuova "stretta” alla richiesta di controllo sulla pena e sull’esecuzione della pena da parte della persona  offesa- vittima e foriera di sentimenti di vendetta che non potranno mai sopirsi nei confronti del reo: sorgerebbe l’obbligo di comunicazione in favore della persona offesa in caso di applicazione di misure alternative, e verrebbe anche  prevista una modifica all’art. 4 bis comma 1 quater introducendo le nuove fattispecie di reato nell’elenco delle ipotesi di divieto di benefici.
Inoltre si pretende di aggiungere l’ulteriore e passaggio secondo il quale i benefici sarebbero concedibili  "solo in caso di valutazione positiva da parte del magistrato o del Tribunale di Sorveglianza” . Inserimento per la verità,  pleonastico giacchè da sempre è il Magistrato o il Tribunale di Sorveglianza che decide sull’applicabilità di una misura alternativa..
Dopo la prima approvazione in commissione giustizia del testo, lettura dell’8/07/2025, pare, a leggere le dichiarazioni dei capi partito  che siano state escluse le norme  che prevedono l’interlocuzione sul patteggiamento e sulla pena da parte della persona offesa., ma che invece sia stato approvato un emendamento o che sottrae i reati del Codice rosso dal recentissimo limite di durata, 45 giorni, introdotto per la durata di intercettazioni.
In materia di reati sessuali e reati di maltrattamenti tale limite, secondo i fautori della proposta (Mov. 5 stelle)  non dovrebbe operare.

5. Tempi duri per la difesa degli imputati. Come i social vogliono, come il Legislatore esegue.

Il populismo vittimario continua la sua scalata grazie ad un legislatore  pronto  supino ad accogliere tutte le doglianze di chi è e sarà sempre portatore, magari anche fedelmente dal suo personale punto di vista, di sentimenti di odio, rancore e vendetta nei confronti del reo.
Il Legislatore, quindi, invece di garantire il reo di preservarlo dalla furia della piazza, lo massacra ancor di più e lo "consegna alla pizza”, laddove  permette alla vittima di intromettersi nella gestione del processo penale e anche sul suo esito sanzionatorio..
Ed allora tutti questi sentimenti inappropriati, che fomentano odio tout court , propinati senza alcuna base dogmatica e  culturale e che promanano incessantemente dai social e da quei "leoni di tastiera” che, spesso in semi anonimato,  fanno a  gara a chi prevede la sanzione più grave e il commento  più cattivo nei confronti del reo  e di quei difensori chiamti a tutelare le ragioni e i diritti dell’accusato e anche del condannato, trovano sempre più spazio nella codificazione contemporanea.
E’ il tempo dei populisti, dei forcaioli,  e di un Legislatore che, per il consenso elettorale, cavalca l’onda.
Chi ha il compito decisivo, importante e fenomenale di varare Leggi che valgano per un’intero popolo dovrebbe, in materia di giustizia penale, ascoltare gli addetti ai lavori ossia gli accademici, gli avvocati penalisti, i magistrati che ogni giorno faticano sui codici e che invocano l’accettazione ed il rispetto dei cardini del diritto penale liberale.
Invece si preferisce la scorciatoia populista, la legge ad hoc per ogni caso di cronaca, per far finta di accontentare la piazza  ma stravolgendo il diritto
Il penalista "di razza” quello che difende prima di tutto il  più debole, il "già condannato” dall'opinione pubblica,  il turpe individuo che siede sul banco degli imputati in questo momento deve resistere e non deve pensare di arretrare.
Dalla sua parte secoli di diritto penale e di civiltà giuridica. Compagni di viaggio ( e oggi di sventura) sicuramente ineguagliabili.

111 luglio 2025                                                                                avv. Filippo Castellaneta   
                                                                                                                  



Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 11/07/2025
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