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E' reato creare un falso profilo su un social network

E' reato creare un falso profilo su un social network

E' reato creare un profilo su un social network utilizzando l’immagine di un’altra persona a sua insaputa e senza il suo consenso.

LA CONDOTTA DI CHI CREA UN PROFILO SOCIAL UTILIZZANDO L’IMMAGINE DI UN’ALTRA PERSONA SENZA CHE QUEST’ULTIMA NE SIA CONSAPEVOLE O ABBIA PRESTATO IL PROPRIO CONSENSO PUÒ CONFIGURARE I REATI DI SOSTITUZIONE DI PERSONA DI CUI ALL’ART. 494 C.P. E DI ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL’ART. 167 D.LGS. N. 196 DEL 2003. 

1. Premessa
Nell’era dei social network è sempre più frequente la possibilità che immagini e informazioni circolanti nel web vengano utilizzate indebitamente da soggetti che se ne appropriano per creare falsi profili social, senza che il titolare di quelle immagini o informazioni ne sia consapevole e presti il consenso al loro utilizzo.
E’ proprio questo il caso preso in esame dalla Quinta Sezione della Corte Suprema di Cassazione, che con la sentenza n. 12062 del 30.03.2021 ha ritenuto che la condotta descritta in premessa possa configurare ben due distinte fattispecie delittuose.
La vicenda posta all’attenzione della Suprema Corte riguardava la creazione su un social network denominato "Badoo” da parte del ricorrente di un profilo social utilizzando l’immagine di altra persona, all’insaputa di questi e senza il suo consenso.
La Corte di Appello aveva ritenuto che la condotta de quo configurasse sia il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p., sia il reato di illecito trattamento dei dati personali di cui all’art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, condannando quindi il ricorrente alla pena di giustizia per entrambi i reati.
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di Appello, precisando in quali casi i delitti in questione possono ritenersi integrati dalla condotta descritta.

2. Sostituzione di persona e illecito trattamento dei dati personali.

Nella sentenza in commento la Corte Suprema di Cassazione ha precisato che "integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un profilo su social network, servendosi abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso” ed ancora che "la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul social network evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine e comporta che gli utilizzatori del servizio vengano tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata all’immagine a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale o sentimentale”.
 La Suprema Corte prosegue, poi, asserendo che "il reato di illecito trattamento dei dati personali è integrato dall’ostensione di dati personali del loro titolare ai frequentatori di un social network attraverso l’inserimento degli stessi, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito, posto che il nocumento che ne deriva al titolare medesimo s’identifica in un qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante di natura patrimoniale o non patrimoniale subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento”.

3. La Suprema Corte sul problema del concorso tra i due reati. 

La Suprema Corte, nella sentenza in commento, si è inoltre espressa sul problema del concorso tra i diversi reati di sostituzione di persona ex art. 494 c.p.  e illecito trattamento di dati personali ex art. 167 D. Lgs. 196/2003, ribadendo il principio di diritto secondo il quale, affinchè due reati possano ritenersi concorrenti tra loro occorre che entrambi siano posti a tutela del medesimo bene giuridico.
Ebbene, la Corte ha stabilito che nelle due fattispecie in esame, l’interesse giuridico protetto non è affatto sovrapponibile: infatti, nel delitto di sostituzione di persona il bene giuridico si identifica nella fede pubblica; nel delitto di trattamento illecito di dati personali, il bene giuridico si identifica, invece, nella riservatezza, che coincide con il diritto dell’individuo a preservare la propria sfera personale dalle attenzioni di quanti non abbiano titolo per ingerirsi in essa ed attiene, quindi, all’aspetto interiore dell’individuo, che ha diritto a proteggersi dalle indiscrezioni altrui.
Sussiste pertanto, a parere della Corte, concorso formale di reati tra la sostituzione di persona e il trattamento illecito di dati personali, poiché la medesima condotta, ossia l’utilizzazione dell’immagine di una persona ignara e non consenziente in profilo da altri creato su un social network, integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome: ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l’elemento materiale di entrambi i reati.  
In conclusione creare e utilizzare un profilo social avvalendosi dell’immagine di altra persona ignara e non consenziente integra sia il reato di sostituzione di persona che quello di illecito trattamento di dati personali, fattispecie di reato che potranno concorrere tra loro in quanto poste a tutela di interessi giuridici diversi.

Avv. Rosanna De Canio

Articolo scritto da: avv. Rosanna De Canio il 13/04/2021
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