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Identificazione di vivi nel processo penale. Criteri e metodi

Identificazione di vivi nel processo penale. Criteri e  metodi

                 Identificazione di vivi nel processo penale. Criteri e metodi.    
1. Premessa

Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente aumento dei casi di applicazione dei metodi classici dell’antropologia forense per procedere all’identificazione di persone vive.
Sempre più spesso per identificare persone sospettate di aver commesso un reato, o di essere presenti sulla scena del delitto, si ricorre alla visione di immagini registrate da sistemi di videosorveglianza .
Sicchè, alla tradizionale operazione di riconoscimento disciplinata dall’art. 213 c.p.p. e che prevede una vera e propria “testimonianza” sulla identificazione, si affianca la possibilità di usare le immagini captate dai sistemi di video ripresa e poi sottoporle, quali documenti, alla attenzione del testimone e soprattutto alla analisi dei periti.
La norma citata, disciplina il riconoscimento effettuato dal testimone e  prevede che il Giudice proceda a tali operazioni:
- Inviti  chi deve eseguire la ricognizione  a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda;
- Chieda al testimone se sia stato in precedenza chiamato ad eseguire il riconoscimento;
- Chieda al testimone, se , prima o dopo del fatto per cui si procede, abbia visto, anche in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere; 
- Chieda al testimone se la persona gli sia stata indicata o descritta;
- Chieda al testimone se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento.

Come è facile notare un meccanismo complesso, che si riduce comunque a valorizzare il ricordo mnemonico di un soggetto chiamato, a distanza di tempo, a stabilire se una tale persona  è la stessa visto in precedenza, ed  in occasione del “fatto” per il quale è processo.

E’ ovvio,però,  che la identificazione e ricognizione personale nel processo penale di fronte alla evoluzione scientifica muta scenario.

Occorre, allora, un approfondimento che finora non vi è stato,  attraverso l’utilizzo degli strumenti che la scienza e la tecnica mette a disposizione.
 
2. La identificazione  di vivi attraverso le metodologie offerte dall’antropologia forense .

La antropologia è la scienza che più di tutte contiene le potenzialità per svolgere accertamenti tecnici specifici capaci di immettere nel processo dati e ricostruzioni idonei alla identificazione.
Ed il Magistrato giudicante deve essere peritus peritorum nel senso moderno di essere capace di gestire gli strumenti scientifici a sua disposizione.
La antropologia forense disciplina le metodiche per effettuare la procedura identificativa.
Tale operazione può essere effettuata ed  eseguita attraverso diversi metodi  :
a) Metrico e fisionomico ( studio degli aspetti somatici)
b) Morfologico (attraverso la comparazione di descrizioni quantitative dei diversi tratti facciali);
c) Metodiche di sovrapposizione 2D-2D oppure 2D-3D ( attraverso immagini digitali) .


In tali casi la identificazione del vivo pone inedite difficoltà applicative dei tradizionali metodi antropologici, soprattutto per quanto riguarda la quantificazione del giudizio identificativo e gli errori derivanti dall’analisi comparativa.
Infatti in tali casi spesso si ignora la necessità che l’antropologo forense debba avvalersi della collaborazione di un esperto dotato delle necessarie conoscenze ingegneristiche per procedere ad una dettagliata analisi delle immagini sequestrate e ridurre il più possibile i fenomeni di distorsione, spesso presenti, ma ignorati nelle fasi confronto.

Inoltre è necessario sottolineare la fallibilità dell’approccio morfologico, gravato da una elevata soggettività e pertanto non riproducibile. Eppure tale metodica viene spesso utilizzata in ambito forense per motivare giudizi di identificazione o di esclusione di identità-

Anche le procedure di sovrapposizione, seppur più dirette, spesso rischiano di evocare una somiglianza inesistente determinata dalla  coesistenza nella stessa immagine di due profili.

Infine un'altra fonte di errore riguarda la determinazione e la quantificazione del giudizio identificativo: attualmente le procedure di identificazione disponibili consentono unicamente di evidenziare elementi di somiglianza, insufficienti per concludere per un’identificazione; d’altra parte, la presenza di chiari elementi di discordanza può giustificare un’esclusione di identità ove queste incongruenze non possano avere una spiegazione alternativa alla differenza anatomica.
In entrambi i casi, non è possibile allo stato attuale fornire un valore probabilistico del giudizio fornito, con evidenti limiti in ambito giudiziario : i pochi tentativi di quantificazione finora disponibili sono sperimentali e prendono in considerazione situazioni standard ( quali il confronto di profili), difficilmente riproducibili in ambito forense.
Sicchè la materia è di particolare complessità e può fornire dati importanti ma non certezze assolute.

3) L’ingresso dei dati scientifici nel processo penale. La nomina del perito nel processo. Il ruolo del difensore.

In conclusione, quindi,  vi è necessità per i giuristi di aprirsi alle metodologie che la scienza può offrire anche nel campo della identificazione e ricognizione delle persone, ma  “maneggiando con cura”  la materia.
Specificando che , tuttavia, nella fase delle indagini il consulente orienta le indagini ed è comunque una delle parti dello scenario processuale, mentre nel corso del processo l’apporto è diverso. Il perito può essere decisivo per le sorti del processo.
Nell’ambito del dibattimento penale l’istituto che appunto  viene in considerazione è quello della perizia.
Momento  particolarmente importante è quello della nomina del perito e della sottoposizione  a costui dei quesiti.
In tal caso è fondamentale che l’oggetto della perizia venga efficacemente delimitato ( ad esempio perizia biometrica o perizia  antropometrica) e modulato  a quello che è l’oggetto dell’accertamento e vengano ad essi dosati i parametri antropometrici  di riferimento.
A tal proposito si pensi all’attualissimo caso della  perizia da disporsi nel processo per l’omicidio del consigliere comunale di Torino Alberto Musy che vede ruotare tutto l’accertamento sulla particolare “camminata”  dell’imputato che, coperto e travisato da un casco, non è altrimenti riconoscibile che attraverso la postura ed il modo di camminare.
In tal caso occorre appunto verificare precisi parametri antropometrici e quindi l’oggetto della perizia deve essere delimitato a questo, il perito deve essere scelto tra gli esperti del settore con specifiche competenze e con riguardo alle sue  pubblicazioni in quel campo che facciano intendere a quali  dei metodi scientifici antropometrici egli si  sia rifatto.
Quindi ricorre  la necessità che l’oggetto della perizia venga idoneamente delimitato  è che venga stabilito a priori il metodo utilizzato.
Si tratta di accreditare l’esperto e poi di accreditare il metodo.
Importante è il momento della nomina del perito che presuppone una scelta di validità della metodologia .
In tale occasione i difensori devono prestare massima attenzione alla nomina del’esperto ed alle specifiche competenze che egli ha ed ha acquisito, nonché a quale metodo scientifico si dovrà orientare .
Occorre evitare che il quesito venga espresso in maniera  troppo generica: in tal modo si può aprire  la strada a fraintendimenti e travisamenti.
Il difensore attento dovrà cercare di orientare il Giudice ad una scelta che possa fornire maggiori garanzie di affidabilità e migliori possibilità di centrare il tema dell’accertamento in vista delle aspettative delle parti ( e della sua in particolare)ed avrà l’onere di nominare un proprio consulente che lo coadiuvi opportunamente.
Il Giudice dovrà opportunamente motivare la scelta di questo o quel perito e questo riveste grande importanza per tutte le parti  e per gli sviluppi successi del processo.
E’ importante che per successivamente  valutare i risultati di una perizia il Giudice deve poter valutare i criteri ed i metodi scelti qualora questi metodi siano stati sottoposti ad una critica di esperti ed al confronto con altri metodi scientifici.
Il Giudice inoltre nel nominare il perito ha l’ obbligo di motivazione e deve spiegare le ragioni per le quali ha scelto un tal perito e non un altro e a quale metodo il perito deve affidarsi in maniera  tale che le parti possano verificare se quel metodo è adeguato al fine accertatorio che ci si pone col processo.

In definitiva la ricognizione si basa sulle sensazioni di un testimone, mentre la perizia antropometrica offre al processo dati maggiori e più precisi di quelli di un testimone e quindi è, in teoria, più affidabile.
Mentre nella ricognizione vi è il ricordo, nella prova relativa alla identificazione vi è qualcosa in più del ricordo , ma anche questo dato, come ogni altro, deve essere falsificabile e deve essere sottoposto ad un corretto iter procedimentale e successivamente  al vaglio del contraddittorio processuale.
Il passaggio processuale della nomina del perito, la formulazione dei quesiti e la motivazione del Giudice in relazione a questi aspetti  è quindi di fondamentale importanza e presuppone una approfondita conoscenza del difensore dell’imputato del Pm e dei difensori delle  altre parti,  di ogni questione in corso di accertamento.

 

Avv. Filippo Castellaneta

 

Articolo scritto da: Avv Filippo Castellaneta il 27/10/2013
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