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Investigazioni difensive e giudizio abbreviato : i principi della sentenza n 184/2009 della Corte Costituzionale.

Investigazioni difensive e giudizio abbreviato : i principi della sentenza n 184/2009 della Corte Costituzionale.

Investigazioni difensive e giudizio abbreviato  : i principi contenuti nella sentenza n. 184/2009 della Corte Costituzionale.

Svolgere investigazioni difensive in vista di una soluzione processuale ispirata alle norme del rito abbreviato, è talvolta essenziale.
Il difensore ha la possibilità di svolgere investigazioni epr ricercare elementi favorevoli alla tesi del suo assistito.
 Il principio della parità delle parti nell’ambito del processo penale è sancito dalla Costituzione.
Infatti, l’art. 111 della Carta Costituzionale ( così come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n,.2 ) recita : “ Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.
Tale norma è spesso, se non esclusivamente, invocata dai difensori per cercare di ottenere un (improbabile) equilibrio all’interno dello schema processuale che vede l’Ufficio del Pubblico  Ministero,  per mezzi, per autorità e per organizzazione, soppiantare i collegi difensivi.
Spesso i difensori si trovano a contrastare l’ingresso nel processo di atti e attività di indagine redatti dalla PG in assenza di qualsivoglia contraddittorio ed in assenza di precise garanzie dell’indagato.
Sicchè il principio sembra essere appannaggio della parte privata.
Eppure, qualche tempo addietro un PM prima ed un Tribunale poi, hanno ritenuto, in una particolare occasione, che  fosse la parte pubblica svantaggiata dalle iniziative della difesa, in tema di indagini difensive nel corso di un processo con rito abbreviato “non condizionato” , e hanno chiesto alla Consulta di ripristinare la “disparità” infranta!
Per fortuna al Corte Costituzionale dichiarò  non fondata la questione  con una sentenza ( la n. 184 del 26 giugno 2009) che ancora oggi è utili, per i concetti che ribadisce, al fine di affermare una  “pari dignità” tra l’attività dell’ avvocato e quella del Pm e di conseguenza pari dignità tra  le indagini del Pm e le investigazioni del difensore .
Come è noto l’art. 327 bis c.p.p., comma secondo ( inserito dalla legge n. 397/2000) prevede che :
“ La facoltà indicata al comma 1 ( -svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito-) può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione”.
Ebbene nella fattispecie concreta sottoposta al vaglio della Corte avvenne quanto segue::
- Un tale aveva ricevuto “citazione diretta” con la quale gli si contestava la  violazione dell’art. 486 c.p.;
- Prima dell’apertura del dibattimento il difensore aveva depositato il fascicolo delle investigazioni difensive, contenente verbali di assunzione di sommarie informazioni rese ai sensi degli artt.  391 bis e 391 ter comma 3 cpp, e formulando contestuale richiesta di giudizio abbreviato “non condizionato” e chiedendo che i predetti atti di investigazione difensiva venissero utilizzati ai fini della decisione .
- PM e parte civile manifestavano il loro dissenso alla utilizzazione degli atti della investigazione difensiva.
- Il Giudice  pur ritenendo che l’utilizzabilità ai fini della decisione del giudizio abbreviato degli atti di investigazione difensiva risponde ad un “consolidato indirizzo giurisprudenziale” , osservava :
a) Che il diritto al contraddittorio non è un principio soggettivo dell’imputato;
b) Che “gli elementi probatori formati unilateralmente  da uno degli antagonisti, ossia senza una partecipazione congiunta dell’altro nella fase “istruttoria” non possono essere mai considerate come prove assunte in contraddittorio;
c) Che, nella fattispecie concreta, non vi era è stato consenso delle altre parti alla utilizzabilità degli atti assunti unilateralmente;
d) Che nel giudizio abbreviato “non condizionato”, la posizione dell’imputato risulterebbe più favorevole , in quanto l’inserimento nel materiale probatorio di atti di investigazione difensiva unilateralmente formati sarebbe espressione di un suo diritto potestativo;
E pertanto il giudice a quo dubitava della legittimità costituzionale dell’ art. 442 comma 1 bis, c.p.p. richiamato dall’art. 556 comma 1 del medesimo codice, “nella parte  in cui prevede l’utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, a i fini della decisione sul merito della imputazione – i assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettai dall’art. 11 comma 5 Cost- degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo unilateralmente assunti”.
A parere del Giudice remittente la norma violerebbe l’art. 111 Cost. commi 2 e 4 in quanto permetterebbe  l’ingresso nel processo  di  atti formati unilateralmente  da uno degli antagonisti, e violerebbe l’art. 3 Cost. giacchè determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il giudizio ordinario , nel quale per introdurre elementi di prova assunti unilateralmente tra le parti  occorre il consenso delle altre parti, ed il giudizio abbreviato in cui tale introduzione costituirebbe espressione di un diritto potestativo dell’imputato stesso.
Investita della questione la Corte Costituzionale e disattese tutti gli assunti del remittente,  asserendo :
1) Nelle previsioni dell’art. 111 Cost. è stata delineata una protezione costituzionale specifica per l’imputato, particolarmente in tema di prove: insieme al suo diritto storico di confrontarsi con le fonti di prova a carico e di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa, insieme altresì al divieto di provare la sua colpevolezza sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte sua o del suo difensore, si è infine riconosciuta la facoltà di rinunciare unilateralmente all’assunzione delle prove in contraddittorio;
2) Nell’ambito del giudizio abbreviato non vi è violazione del principio della “parità di armi”, in quanto gli atti di investigazione  difensiva acquistano valore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all’intera indagine preliminare, alla pari  con quelli della indagine del pubblico ministero e quindi con rinuncia generalizzata al contraddittorio nella formazione della prova.
3) In questa cornice la utilizzabilità degli atti  della investigazione difensiva come conseguenza del consenso- rinuncia dell’imputato non può ritenersi lesiva del principio di parità delle parti, il quale, per consolidata giurisprudenza della Corte, non comporta necessariamente la identità tra i poteri processuali del pubblico  ministero e quelli dell’imputato, potendo una disparità di trattamento risultare giustificata sia dalla peculiare  posizione istituzionale del pubblico ministero, sia da esigenze di funzionale e corretta amministrazione della giustizia: la fase delle indagini preliminari è in effetti caratterizzata da un marcato squilibrio di partenza tra le posizione delle parti, correlato alla funzione istituzionale del pubblico ministero: i poteri ed i mezzi investigativi di cui dispone la parte pubblica  restano – anche dopo gli interventi operati  dalla legge 7 dicembre 2000 n. 397, in tema di disciplina delle investigazioni difensive- largamente superiori a quelli di cui dispone la difesa;
4) Infondate le censure di violazione dell’art. 3 Cost. in quanto gli istituti posti a raffronto ( giudizio ordinario e giudizio abbreviato ) sono disomogenei e non assimilabil .

Svolte queste considerazioni la Corte  pronunziò il seguente verdetto :
“Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442 comma 1 bis c.p.p., richiamato dall’art. 556 comma1 del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 11 comma 2 e 4 Cost. Infatti la utilizzabilità, nell’ambito del giudizio abbreviato, anche degli atti di investigazione difensiva unilateralmente assunti ( compresi quelli a  contenuto dichiarativo)non può ritenersi lesiva  del principio di parità delle parti, acquisendo valore le investigazioni del difensore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all’indagine preliminare, al pari di quelle  del pubblico ministero.. La rinunzia generalizzata al contraddittorio nella formazione della prova – espressa dall’imputato con la richiesta di giudizio abbreviato- non opera soltanto verso i risultati delle indagini del pubblico ministero, ma anche verso quelli delle proprie. Né può configurarsi una disparità di trattamento tra il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato stante la non comparabilità degli istituti processuali posti a raffronto, di natura  disomogenea e non assimilabili. Del pari, va esclusa una incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato, che comunque conserva una sua utilità e significato in rapporto agli elementi probatori che l’imputato non abbia potuto o voluto acquisire tramite lo svolgimento delle investigazioni difensive”. 

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Nel caso di specie la Corte ha respinto le censure mosse dal Giudice a quo che  pretendeva denunciare,  addirittura, uno sbilanciamento a favore dell’imputato dal combinato disposto  delle norme in tema di giudizio abbreviato e investigazioni difensive.
Il ragionamento era sottile e surrettizio e cercava  di evidenziare come il PM poteva trovarsi a discutere di atti la cui utilizzabilità ( perché provenienti dalla difesa) era dubbia perché lesiva del principio di parità delle parti  processuali.
La Consulta rimise ordine, con la sentenza n. 184/2009, nella materia attribuendo a “ciascuno il suo”, ricordando che il contraddittorio è una garanzia  posta  a favore dell’imputato  già fortemente penalizzato dallo “squilibrio di partenza” ( a favore della parte pubblica) nella fase delle indagini preliminari.
Questa decisione ha posto i paletti per lo sviluppo successivo del fenomeno delle investigazioni del difensore  del tempestivo inserimento delle stesse al fine della discussione e della decisione nel processo da svolgersi con le forme del rito  abbreviato.
Una pronuncia  basilare in materia che ci rammenta :
-il principio del contraddittorio tra le parti processuali è soprattutto una garanzia per l’imputato atteso che le investigazioni si svolgono, inizialmente ed inevitabilmente , contro di lui;
- Le investigazioni del difensore sono sempre consentite;
- Il difensore attento deve utilizzarle e saperle utilizzare per temperare lo strapotere del Pm nella fase delle indagini;
- La tattica difensiva è necessaria per garantire una migliore difesa all’imputato.
Il difensore, in definitiva, come sosteniamo sempre,  e ove ne ravvisi il bisogno, ha la possibilità di svolgere un ruolo attivo riconosciutogli dal codice e dalla Giurisprudenza per tutelare i diritti del suo assistito.

Avv Filippo Castellaneta 

 

Articolo scritto da: Avv Filippo Castellaneta il 22/06/2013
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