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Disturbi della personalità capaci di incidere sulla imputabilità. Presupposti.

Disturbi della personalità capaci di incidere sulla imputabilità. Presupposti.

Le abnormità psichiche e i disturbi della personalità possono, a volte,  ritenersi "infermità di mente”.

1.Premessa.La capacità di intendere e di volere.

" Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”
"E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.
L’art. 85 del codice penale stabilisce la condicio sine qua non un soggetto ( agente) possa essere sottoposto a processo ed essere eventualmente punito per un fatto previsto dalla legge come reato: il soggetto deve essere capace di intendere e di volere.
" L’imputabilità indica la capacità di agire nel diritto penale, l’idoneità a rispondere penalmente di un fatto  " ( Bruno Cassinelli , Storia della pazzia pag. 497) .
Si ha imputabilità quando il soggetto è capace di compiere una scelta, quando la sua volontà è libera e capace di discernere il male dal bene e di operare secondo di conseguenza.
Se la volontà è coartata da un vizio, l’agire del soggetto non è libero ma è sottomesso .
La volontà libera e normale costituisce l’insieme delle condizioni psichiche che il codice penale richiede per addebitare all’agente la sua azione.
Capacità di intendere e di volere deve intendersi in senso scientifico come capacità di intendere e di volere normalmente.
Il Mantovani nel suo manuale di diritto penale fornisce le seguenti  definizioni di capacità di intendere e capacità di volere.
Per capacità di intendere viene in rilievo "l’attitudine del soggetto non solo a conoscere la realtà esterna, cioè che si svolge al di fuori di lui, ma a rendersi conto del valore sociale, positivo o negativo, di tali accadimenti e degli atti che egli compie”.
Per capacità di volere viene in rilievo la " attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in modo autonomo tra i motivi coscienti in vista di uno scopo, volendo ciò che l’intelletto  ha giudicato di doversi fare, quindi, adeguando il proprio  comportamento alle scelte fatte”.
L’accertamento della capacità  così descritta, ha il compito di determinare lo status di un soggetto e verificare se lo stesso possa essere considerato penalmente capace.
Di conseguenza, la imputabilità non è un elemento del reato ma un presupposto del reato, sicchè il suo accertamento è preliminare ad ogni rapporto di diritto penale tra l’agente ed il fatto giudicabile.
Attribuire un reato ad un soggetto capace è poi il presupposto per l’applicazione a costui di una "pena”.
Infatti richiamando la previsione costituzionale secondo la quale la pena deve consistere in trattamenti volti alla rieducazione del condannato ( art. 27 Costituzione) è evidente che il giudizio di colpevolezza non può essere disgiunto da un giudizio di "rimproverabilità” del fatto.
Dunque la imputabilità significa anche assoggettabilità a pena dell’agente.
A questo punto il  sistema penale individua le situazioni che impediscono il giudizio di imputabilità e quindi, la conseguente inflizione di una pena.

2.La esclusione della responsabilità per vizio di mente nel codice penale.

L’art. 88 del c.p. recita : " Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere”.
Detta norma è in stretta relazione con l’art. 85 c.p.  e costituisce la principale deroga alla capacità di diritto penale.
Scrive il Manzini " L’infermità totale di mente, nel nostro diritto, deve considerarsi causa di esclusione della capacità di diritto penale, perché essa costituisce un arresto di sviluppo o disfacimento di quelle condizioni psichiche individuali, che il diritto presuppone in coloro cui sono dirette le norme penale”. ( Manzini, Trattato, vol. 2 pag. 113).
Sicchè la regola è la capacità, la eccezione è la incapacità determinata da infermità.
L’infermità è uno stato patologico, e può essere permanente o transitorio.
La infermità ricomprende le malattie vere e proprie ma anche le anomalie psichiche e può essere sia un infermità psichica, sia una infermità fisica purchè incidente sulla capacità di intendere e di volere .
Ovviamente, ai fini del giudizio sulla imputabilità, la infermità capace di incidere sulla capacità dell’agente, deve essere ritenuta sussistente al momento del fatto.

Il vizio di mente può essere oltre che totale, parziale.
Infatti l’art. 89 c.p.  recita : " Chi, nel momento  in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”.
Il condannato per vizio parziale di mente  è sottoposto anche alla assegnazione ad una casa di cura o custodia come misura di sicurezza.

Altre due situazioni soggettive consentono, ove accertate, l’applicazione dei principi di cui agli articoli 88 e 89 c.p. : la cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti ed il sordomutismo.
Infatti l’art. 95 c.p. stabilisce: "Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcol ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 88 e 89 c.p.”
L’intossicazione da alcol rappresenta la fase finale dell’alcolismo.
La intossicazione da stupefacenti deve essere distinta in accidentale, volontaria, colposa, preordinata, abituale cronica.

L’art. 96 c.p. poi prevede: " Non è imputabile il sordomuto ( ora "sordo”) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità la capacità di intendere o di volere.
Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita”.
Nel sordo quindi, atteso che  udito e linguaggio sono fondamentali per lo sviluppo dell’uomo,  la capacità si considera piena  e quindi occorre accertare, caso per caso se tale stato incida o meno sulla capacità del soggetto.

3. I disturbi della personalità. Le condizioni necessarie perché essi possano determinare il vizio di mente.

La famosa sentenza a SS.UU cd. Raso, 25 gennaio 2005 n. 9163 stabilì, con una decisone di largo respiro e che riassumeva lo stato dell’arte psichiatrica a quel momento, che anche "i disturbi della personalità” che non sempre sono inquadrabili nel novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità”, purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto casualmente determinato dal disturbo mentale.
Le anomalie caratteriali, le alterazioni e disarmonie della personalità, gli stati emotivi passionali non possono avere rilievo ai fini della imputabilità a meno che, eccezionalmente, si inseriscano in un quadro più ampio di "infermità”.
Alcune sentenze di merito riconoscono rilievo ai disturbi della personalità e li ritengono capaci di generare una "infermità” incidente sulla capacità di intendere e di volere.
Tutte queste sentenze hanno un carattere comune e cioè  ritengono, ai fini del riconoscimento del vizio parziale o totale di mente, che vi debba essere un preciso nesso eziologico con la specifica condotta criminosa.
Inoltre tale nesso causale deve essere tale da generare la convinzione che per effetto dello stesso  il fatto reato deve ritenersi  "casualmente determinato dal disturbo mentale” (Corte Appello Roma sez. III 23 .4.2019 n. 971).
Oppure che  "il reato sia causalmente determinato dai disturbi” ( Trib. Udine 20.3.2017 n. 486) nonché quando sussista un nesso eziologico " per effetto del quale il reato sia causalmente determinato dal disturbo mentale”  (Trib. Taranto 18 settembre 2017 n. 540).

 Pertanto, conclusivamente, il disturbo deve:
1) Essere scientificamente riscontrato anche da certificazioni pregresse rispetto al tempo del fatto-reato;
2) Essere di gravità tale da rientrare nel concetto di "infermità”;
3) Essere di gravita tale da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere;
4) Essere eziologicamente collegato con la specifica condotta criminosa;
5) Aver determinato in concreto il compimento del fatto reato contestato all’imputato.

Se ricorrono tali presupposti, da dimostrarsi in corso del processo attraverso accertamenti peritali specialistici anche il disturbo della personalità può assurgere a causa capace di generare il vizio parziale o totale di mente e quindi avere influenza sulla imputabilità del reo.


Avv Filippo Castellaneta  

Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 07/02/2020
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