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Circostanze aggravanti in rapporto a disabilità e debolezza della persona offesa. Dott.ssa Nanna.

Circostanze aggravanti in rapporto a disabilità e debolezza della persona offesa. Dott.ssa Nanna.

Circostanze aggravanti e  vulnerabilità della persona offesa. 

1. Le circostanze del reato 
Le circostanze del reato sono ai sensi degli artt. 59 ss. c.p. quegli elementi accessori che subentrano, affiancandosi, agli elementi essenziali della fattispecie e la loro sussistenza determina una modificazione della pena. 
Il legislatore ha classificato in varie modalità le circostanze del reato che, a parere degli autori, "non debbono per definizione immutare il tipo di reato ma soltanto graduarne la gravità”  cfr. F. Mantovani Diritto penale pag. 345).
Quindi costituiscono "circostanze” solo quegli elementi che sono una specificazione, un particolare modo di essere, una variante di intensità dei corrispondenti elementi base della fattispecie incriminatrice.

Il Legislatore ha inteso distinguere le circostanze in categorie, suddividendole in:
a) aggravanti e attenuanti, le quali comportano rispettivamente l’aumento o la mitigazione della pena;
b) comuni e speciali, a seconda che siano previste per tutti i reati o solo per determinati reati;
c) ad effetto comune, ad effetto speciale e ad efficacia speciale, le prime comportano un aumento o una diminuzione della pena fino ad un terzo, le seconde determinano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo, quelle ad efficacia speciale comportano una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il c.d. reato base. 
d) Oggettive e soggettive : le prime concernono la natura, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso; le seconde sono quelle che concernono la intensità del dolo o della colpa, o le condizioni o e le qualità personali del colpevole, o i rapporti tra colpevole e offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.
Da sottolinearsi che ai sensi dell’art. 70 c.p. comma terzo le circostanze inerenti la persona del colpevole riguardano espressamente la imputabilità dello stesso e l’applicazione della recidiva.
e) Infine le circostanze possono classificarsi in antecedenti, concomitanti o susseguenti a seconda che erano conosciute dallagente prima della commissione del reato (art. 61 n. 3 c.p. aver agito, nei reati colposi, nonostante la previsione dell’evento), che si siano realizzate durante la commissione del reato (es. aver adoperato sevizie) o siano attinenti ad una condotta successiva al reato (es. aver riparato il danno art. 62 n 6 c.p.) .

2. Le circostanze aggravanti per il reo connesse alla situazione di disabilità o debolezza della persona offesa.

La legge penale sia attraverso la formulazione delle norme codicistiche, inserite ab origine nel tessuto del codice penale o inserite di nuovo conio a seguito di novelle legislative, sia attraverso norme contenute in leggi speciali, ha inteso "aggravare” il reato nel caso in cui l’agente abbia commesso il fatto imputabile nei confronti di una persona che avesse minore possibilità di difesa, fosse affetta da disabilità o fosse ricoverata presso strutture sanitarie o socio assistenziali.
Nel primo caso si valutano situazioni oggettive che rendono più difficoltosa, anche per l’età avanzata, la difesa da parte della persona aggredita per circostanze di tempo o di luogo o di persona tali da ostacolare  sia la pubblica che la privata difesa.
Nel secondo caso si fa riferimento ad una situazione oggettiva di disabilità delle persona  offesa.
Nel terzo caso alla circostanza di fatto del "ricovero” della persona offesa presso una struttura sanitaria che di per sé presuppone uno stato di malattia e quindi di maggiore debolezza e di maggiore esposizione alle azioni illecite altrui da parte della persona offesa.

3. Concetto di disabilità.
A questo proposito, giova fare una breve digressione circa la concezione nella legislazione, del concetto di "disabilità”.
 La l. 194/1992 rubricata "Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è volta, in ossequio all’art. 3 Cost.,a garantire il pieno sviluppo della dignità e i diritti di libertà e di autonomia della persona con handicap, promuovendone la piena integrazione in ogni ambiente sociale, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo e fornendo un aiuto concreto a coloro che provvedono alla loro cura e assistenza. 
L’art. 3, legge n. 104/1992 nellindividuare i soggetti affetti da handicap, opera una distinzione tra due livelli di gravità della disabilità: il comma 1 definisce i caratteri di un soggetto con disabilità più lieve, che dunque "presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva , che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”; mentre il comma 3 detta i tratti distintivi di una ingravescente forma di handicap, la quale viene ad esistenza "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. 

4. Le aggravanti previste nella ipotesi di reati commessi ai danni di persone affette da disabilità.

Proprio la l. 104/1992 all’art. 36 prevede una circostanza aggravante speciale, stabilendo che "quando i reati di cui all'articolo 527 c.p., i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà”. 
La norma quindi si applica a tutti i reati qualificati dal codice come "delitti contro la persona” a partire dal reato che sopprime il bene primario della vita (art. 575 omicidio) e ricomprende  tutti i reati di lesioni personali, violenza sessuale, atti persecutori, minacce, e tutti i delitti contro il patrimonio realizzati a carico di una persona offesa "disabile”.
Non più conferente appare  il richiamo all'art. 527 c.p. , che è stato depenalizzato quanto al primo comma dal D.Lgsl. 8/2016  e quindi è realizzabile solo quando, ai sensi del secondo comma,  il fatto è commesso allinterno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati dai minori e se da ciò deriva un pericolo che essi vi assistano.

L'art. 61, comma 1, n. 5 c.p., poi, prevede l'istituto della c.d. minorata difesa, quale circostanza aggravante comune, che si configura nell'ipotesi in cui l'agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. 
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel sostenere che per la sua applicazione risulta indispensabile che sussistano le condizioni oggettive e che l’agente sia a conoscenza delle stesse e, altresì, ne abbia intenzionalmente approfittato. (Cass. Sez. II n. 13933 del 7 gennaio 2015, Nanni; Cass. Sez. I, n. 13387 del 16 maggio 2013, Rossi).

Le circostanze a cui fa riferimento l’art. 61, comma 5 c.p. determinano pertanto un aggravamento del reato allorquando l’agente approfitti dello stato di debolezza fisica o psichica della vittima e, a seguito della novella operata con la l. 94/2009, dell’età senile. Con la legge appena menzionata, il legislatore ha voluto predisporre una tutela specifica in favore di due tipologie di soggetti vittime di reato, che si possono trovare in condizioni di particolare debolezza: gli anziani e i minori.

La giurisprudenza di legittimità ha inteso precisare che l’avanzata età non può di per sé costituire condizione autosufficiente per la configurabilità dell’aggravante, in quanto è necessario che la stessa sia avvalorata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da altre condizioni personali che comportano una diminuzione dell’apprezzamento critico della realtà (Cass. Sez. II n. 39023, 16 ottobre 2008).

In altri termini, l’età, specie se non accompagnata da fenomeni patologici di decadimento delle facoltà mentali, ed il basso livello culturale della p.o., non rientrano, di per sé, tra le circostanze attinenti alla persona che possono ostacolare la privata difesa (Cass. Sez. II, n. 10531, 10 ottobre 1994). 
Ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., il giudice è chiamato a valutare la capacità di percezione e reazione della condotta antigiuridica da parte della persona offesa (Cass. Sez. II n. 28795 dell’11 luglio 2016) e se, astrattamente, la condotta criminosa dell’agente avrebbe conseguito il medesimo risultato o se sia stata agevolata dalla incapacità della p.o di comprendere gli avvenimenti.

Altra circostanza aggravante del reato e che fa riferimento alla particolare stato di debolezza e vulnerabilità della persona offesa è contenuta nell’art. 61  n 11 sexies del codice penale (introdotto di recente dalla legge 11 gennaio 2018 n. 3) e prevede l’aumento di pena per chi ha, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-rieducative.
Tale circostanza così come quella dell’art. 61 n. 5 c.p si applica a tutte le ipotesi di reato "non colposi” mentre quella prevista dalla legge speciale soltanto ai delitti dolosi contro la persona o contro il patrimonio
La circostanza di cui all’art. 36 della legge 104/1990 dovrebbe applicarsi, a differenza di quella di cui all’art. 61 n.11 sexies, alla persona disabile che non sia stata ricoverata in struttura ma sia affetta comunque da disabilità riconosciuta. 

5. Conclusioni

La "debolezza” della vittima del reato appare quindi anche abbondantemente tutelata, con le norme richiamate, dal legislatore, ma in ogni caso non vanno trascurati e devono sempre essere valutati i profili di "consapevolezza” dello status della persona offesa, da parte dell’imputato.
Il reo, cioè  deve essere perfettamente a conoscenza della particolare debolezza, per età per malattia o per altro, si da divenire elemento determinante per la realizzazione della sua condotta: altrimenti non troverebbe giustificazione l’applicazione di norme che ritengono il reato circostanziato punibile con sanzioni superiori  a quelle previste per la fattispecie incriminatrice semplice.

Dott.ssa ROSMINA NANNA  


Articolo scritto da: Dott.ssa Rosmina Nanna il 18/07/2020
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