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INUTILITER DATA: la detenzione domiciliare ex art. 30 DL 137/2020

INUTILITER DATA: la detenzione domiciliare ex art. 30 DL 137/2020

Art 30 dl 137/2020: ancora una previsione inutile in materia di detenzione domiciliare 

1. Ennesimo provvedimento legislativo in materia di detenzione domiciliare

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 all'art. 30 contiene l’ennesimo intervento in materia di misure alternative ed in specie in materia di detenzione domiciliare.
Il titolo dell’articolo è il seguente: "disposizioni in materia di detenzione domiciliare”.
Il comma 1 di detta norma prevede che in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 della legge 26 novembre 2010 n. 199 e fino alla data del 31 dicembre 2020 la pene detentiva è eseguita su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costruente parte residua di maggior pena.
L’art. 1 della legge 23 /11/2010 n. 199 stabiliva  che "la pena detentiva, non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o privato di cura, denominato "domicilio”.
Tale norma prevedeva una possibilità di applicazione sino al 31 dicembre 2013. Tale limite temporale venne soppresso dall’art. 5 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 146.
Ora si prevede una possibilità applicativa sino al 31.12.2020.

2. A casa, "salvo che …..”

L’intento del legislatore è quello di consentire l’accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare di quelle persone detenute che sono nella fase finale (ultimi 18 mesi) della espiazione della pena detentiva.
Tanto al fine di evitare un sovraffollamento "eccessivo” rispetto al sovraffollamento "sistemico” che affligge da anni il sistema carcerario italiano.
Tuttavia è facile riscontrare, ancora una volta, che il legislatore prevede un principio e immediatamente dopo prevede una serie interminabile di ostacoli alla applicazione di quel principio.
Infatti lo stesso comma 1 del DL 137 stabilisce che la possibilità di applicare la pena della detenzione domiciliare, in luogo di quella in carcere, si applichi salvo che riguardi:
a) Soggetti condannati per taluno dei delitti indicati nell’art. 4 bis della L. 354/1975 e successive modificazioni;
b) Soggetti condannati per i reati di maltrattamenti o atti persecutori;
c) Soggetti che abbiano una condanna per plurimi reati, alcuni ostativi al beneficio e altri no, e anche se hanno già espiato la parte di pena ricompresa nel reato ostativo, se fra i detti reati è stata accertata la connessione; 
d) Delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
e) Detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis o.p.;
f) Detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per infrazioni disciplinari;
g) Detenuti privi di un domicilio effettivo ;
h) Detenuti privi di un domicilio idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 
In ogni caso, poi, il Magistrato di Sorveglianza, adotta il provvedimento salvo che ravvisi "gravi motivi ostativi alla concessione della misura”.

3.A casa, comunque, con braccialetto.

Il comma 3 dell’art. 1 del DL 137 prevede poi che a coloro che verrà concessa la misura domiciliare venga applicata la procedura di controllo  mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
Lo strumento di controllo elettronico non si applica ai condannati minorenni e a coloro che devono espiare  una pena non superiore a 6 mesi.
Non si comprende perché lo strumento elettronico di controllo che è previsto in sede cautelare (art. 275 bis c.p.p.) per soddisfare particolari esigenze cautelari del "caso concreto”, debba essere applicato a chi deve scontare a casa otto (8) mesi e non a chi deve scontarne sei (6). 
I presupposti di applicazione di detti strumenti credo siano altri e prescindano dal dato temporale del periodo di pena ancora da scontare.
Entro 10 giorni dalla entrata in vigore del detto Decreto, e quindi entro il giorno 8 novembre 2020 Ministero e DAP devono individuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero dei mezzi elettronici e  degli altri  strumenti  tecnici da rendere disponibili.
E chi conosce  il procedimento per l’applicazione del braccialetto, sa bene che decorre del tempo prima della effettiva disponibilità dello strumento.
Il comma 5 dell’art. 1 ha poi previsto che "L’esecuzione  dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore”.
Insomma si farà la  fila...

4. Adempimenti burocratici (e non) della direzione del carcere.

La direzione dell’istituto penitenziario, spiega il comma 6 dell’art. 1, "può omettere la relazione prevista dall’art. 1 comma 6 della legge 199.
In ogni caso detta direzione deve:
a) Attestare che la pena da eseguire sia non superiore a 18 mesi;
b) Attestare  che non vi siano tutte le preclusioni elencate dal comma 1;
c) Certificare che il condannato abbia espresso il consenso alla applicazione del braccialetto;
d) Trasmettere il verbale di idoneità del domicilio dopo aver fatto idoneo sopralluogo;
e) Trasmettere documentazione relativa al programma di recupero se trattasi di soggetto tossicodipendente unitamente a tutta al certificazione prevista dall’art. 94 coma 1 del DPR 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti.
Se la direzione dell’Istituto penitenziario deve fare tutto ciò non si spiega perché debba omettere la relazione di cui all’art. 1 comma 4 della legge 199 che prevedeva per l’appunto che la direzione dell’istituto penitenziario, "a seguito della richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione”.
Sembrava più logico che la direzione del carcere trasmettesse una relazione completa con tutti i dati relativi alla persona detenuta richiedente il beneficio..
In ogni caso, gli innumerevoli incombenti ricadenti sugli uffici matricola e sulle direzioni degli Istituti penitenziari, finiranno con l’ingolfare  rallentare e rendere più difficili una attività di controllo e di gestione della realtà carceraria già di per sé abbastanza problematica vista la scarsità di uomini e di mezzi a disposizione.


5. Conclusione (necessariamente " amara”). 

Ancora una volta è facilmente percettibile l’approssimazione del legislatore alla a materia della esecuzione penale.
Il DL n. 137 è l’ennesimo provvedimento "tampone” (absit iniura verbis!), emanato in tema di sovraffollamento carcerario e di misure alternative.
Il legislatore in questo caso è stato mosso dalla volontà di non rendere eccessivamente pericoloso il "sovraffollamento sistemico " ( edi sentenza CEDU dell'8.1.2013 c.d. Torregiani), in tempi di pandemia.
La disposizione dell’art. 30, e quella dell’art.29 che concede qualche spiraglio in più in materia di permessi premio, sono dettate dalla fase  di aumento esponenziale dei contagi da Covid- 19 che fanno temere per la salute delle persone detenute e di quanti operano nella realtà carceraria italiana.
Non vi è alcun accenno alle "misure alternative” come completamento dell’opera di rieducazione del condannato, nè alcun accenno alla personalità di ognuno dei possibili beneficiari: rieducazione della pena, trattamento individualizzato del condannato e progressività del trattamento penitenziario sono concetti sconosciuti dal legislatore.
Tanto meno vi è una presa di posizione a favore delle misure alternative, capaci di abbattere la recidiva e  di favorire il reinserimento nella società delle persone che hanno scontato e stanno scontando una pena in carcere.

Non vi è mai una visione d’insieme della esecuzione penale.
Il Legislatore, sull’onda della paura dei contagi in carcere, ha pensato il "solito” provvedimento che declama un beneficio e subito dopo frappone allo stesso una serie innumerevoli di ostacoli, legislativi, burocratici e pratici quasi insuperabili, capaci di vanificare la efficacia stessa del provvedimento che ricordiamolo avrà valore per meno di 60 giorni, quasi un take way per qualche fortunato!
Ancora una volta si constata amaramente che in materia di esecuzione penale valgono più gli equilibri del consenso elettorale che i principi Costituzionali.


Avv Filippo Castellaneta  

Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 31/10/2020
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