Articoli > Diritto penale minorile a cura dell'avv. Giuseppina Bruno

L'esecuzione di pene detentive per i minorenni

L'esecuzione di pene detentive per i minorenni

ESECUZIONE DI PENE DETENTIVE A CARICO DI MINORENNI

1.Premessa 

La disciplina relativa all’esecuzione di pene detentive a carico di minorenni e di giovani infraventicinquenni che abbiano commesso reati da minorenne è affidata all’art 11 delD.lgs. n. 121/2018 che, in linea con le peculiarità che caratterizzano il procedimento penale minorile, tiene conto di quelle esigenze di educazione e responsabilizzazione di cui il minorenne è portatore.
In quest’ottica, inevitabile appare il rimando al disposto di cui all’art 1 del citato decreto, laddove, al secondo comma, si dispone che l’esecuzione di pene detentive e delle misure penali di comunità deve tendere "a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero”.  La disciplina, infatti, risponde a quelle esigenze di adeguamento e specializzazione più volte paventate dalla Corte Costituzionale, con le numerosissime pronunce di incostituzionalità delle norme dell’ordinamento penitenziario che sono state disposte al fine di pervenire ad un adeguamento della disciplina dell’esecuzione penale a quelle esigenze educative avanzate da soggetti in formazione, nonché a quegli impegni di adeguamento assunti dal nostro paese con la sottoscrizione di trattati internazionali.

2.La disciplina 

L’art 11 dispone, al primo comma, che il pubblico ministero può emettere, nei confronti di minorenni e di infraventicinquenni per reati commessi in minore età, l’ordine di esecuzione nei casi in cui la pena detentiva non superi i 4 anni di reclusione, anche se costituente residuo di pena maggiore, fatta eccezione per i casi di affidamento in prova per i casi disciplinati dall’art 94 del DPR n. 309/90.
In presenza di detti presupposti, contestualmente all’ordine di esecuzione, è emesso l’ordine di sospensione del provvedimento, salvo il caso in cui il condannato si trovi in custodia cautelare per il fatto oggetto di condanna ovvero detenuto in carcere per adulti o in IPM per altro titolo definitivo. 
Tuttavia il contestuale ordine di sospensione non può essere emesso nei casi in cui la pena sia superiore ai 4 anni di reclusione, innalzata a sei anni nei casi disciplinati dal citato art 94 DRP n. 309/90, ovvero nei casi in cui il soggetto sia già detenuto per l’esecuzione di un’altra condanna definitiva.
Così posta, la disciplina, fornita dall’art 11 D.lgs. n. 121/2018, ricalca in gran parte la disciplina prevista per l’esecuzione a carico degli adulti agli artt. 656 e 657 c.p.p., seppur con delle significative eccezioni.
Invero, come già sopra rilevato, il limite di pena che consente la sospensione dell’ordine di esecuzione è stato innalzato a 4 anni rispetto al limite di tre anni imposto dall’art 565 c.p.p.
Inoltre, una significativa eccezione, rispetto alla disciplina prevista per gli adulti, può essere rilevata dall’esame del disposto di cui al comma 9 dell’art 565 c.p.p. e, in particolare, della sentenza della Corte Costituzionale, del 28 aprile 2017, n. 90, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a), nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati.
Tuttavia questa eccezione si scontra con quanto disposto dall’art 2 co 3 del citato decreto legislativo n. 121/2018, nella parte in cui paradossalmente estende, anche all’esecuzione minorile, le limitazioni poste dall’art 4 bis co 1 e 1 bis O.P., con la sopravvivenza dei reati ostativi per la fruibilità dei provvedimenti più favorevoli per il condannato.
Questa limitazione si traduce, nel caso di condanne da eseguire per taluno dei delitti richiamati dalla citata disposizione, nella possibilità per il minorenne e giovane infraventicinquenne di beneficiare del decreto di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, ma senza accedere alle misure alternative richiamate dalla norma penitenziaria.
Il rigido automatismo imposto dal citato comma 3 dell’art 2 male si concilia con quel principio di flessibilità, previsto con la riforma,attraverso cui realizzare il recupero e il reinserimento sociale del minorenne.
Invero, una diversa formulazione della norma avrebbe potuto prevedere, nell’impronta di quanto indicato nella legge delega, l’esclusione della presunzione legale di pericolosità che, di fatto, osta alla concessione delle misure penitenziarie di favore, così da consentire al tribunale di sorveglianza di valutare, nel caso concreto, la meritevolezza della misura alternativa, anche al fine di evitare una automatica fruibilità dei benefici per i gravi reati di cui al comma 1 dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
Ancora, dalla lettura del primo comma dell’art 11 si rileva la mancata previsione della sospensione del titolo esecutivo avente ad oggetto pene non superiore a sei anni di reclusione per le ipotesi di cui all’art 90 DPR n. 309/90 e, quindi, per tutti quei casi in cui il condannato sia sottoposto ad un programma terapeutico per la tossicodipendenza o alcoldipendenza.
In mancanza di una specifica previsione, al fine di rendere possibile la sospensione dell’ordine di esecuzione, deve ritenersi applicabile il comma 4-bis dell’art. 656 c.p.p., trattandosi di una prescrizione di favore che consente il computo della liberazione anticipata su eventuali periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo cui dare esecuzione.
L’applicazione della disciplina codicistica, si traduce, di fatto, nell’unica operazione interpretativa che possa fornire le stesse garanzie destinate, nel caso specifico, agli adulti, sempre nel rispetto del principio del favor minoris.
Il comma 2 dell’art 11 D.lgs. 121/2018, sulla falsariga delle scansioni procedurali previste dall’art 656 c.p.p., dispone che l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato, al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in mancanza al difensore che ha operato nella fase del giudizio, e, in caso di persona minore degli anni diciotto, agli esercenti la responsabilità genitoriale, con l'avviso che nel termine di trenta giorni può essere presentata richiesta, corredata di dichiarazione o elezione di domicilio, al tribunale di sorveglianza per l’applicazione di una misura di comunità, mediante deposito presso l’ufficio del pubblico ministero, al quale compete la trasmissione al tribunale di sorveglianza.
Non sfugge la specificazione compiuta dalla norma riguardo alla possibilità di notificare l’ordine di esecuzione, in mancanza di una nomina per la fase dell’esecuzione, al difensore che ha operato nella fase del giudizio, apparendo chiaro l’intento del legislatore di dare continuità anche all’attività tecnico-difensiva.
Inoltre, nell’intento di favorire il positivo esito della procedura, il terzo comma dell’art 11 prevede che il decreto di sospensione deve contenere l’invito al condannato a prendere contatto con l’USSM territorialmente competente, al fine di favorire la predisposizione di quel progetto di intervento educativo.
La disposizione in esame si pone nell’ottica di favorire una responsabilizzazione del minorenne, il quale deve attivarsi per presentare l’istanza volta all’applicazione di una misura di comunità.
Per tale ragione l’art 11 esclude l’attivazione ex officio del procedimento per la concessione delle misure penali di comunità, nell’ottica di consentire un intervento immediato dell’organo giurisdizionale, volto ad accertare quali siano le più adeguate modalità di esecuzione della pena, soprattutto nel caso in cui questa preveda l’ingresso nell’istituto penitenziario minorile.
In altri termini, la disposizione mira a favorire, nell’ottica di una responsabilizzazione del minore, che lo stesso si attivi per richiedere, nei termini previsti, la misura alternativa alla detenzione, ma nel caso in cui lo stesso rimanga inerte ovvero non sia adeguatamente assistito o che non abbia i mezzi personali o le capacità di formulare una richiesta di misura alternativa ai sensi dell’art. 656 c.p.p., è comunque garantito un intervento dell’autorità giudiziaria, teso ad evitare che lo stesso minorenne sia costretto a fare a meno di una valutazione prima del ingresso in istituto.
Il quarto comma dell’art 11 prevede, poi, che, nel caso in cui nel termine di trenta giorni non vengano presentate richieste, il pubblico ministero revoca il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione.
Di contro, sulle istanze di applicazione di misure alternative in comunità pervenute al pubblico ministero, il tribunale di sorveglianza fissa l’udienza, a norma dell’art. 666 comma 3 c.p.p., entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell’istanza e ne fa dare avviso al condannato, agli esercenti la responsabilità genitoriale per gli infradiciottenni, al difensore, al pubblico ministero e ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, i quali sono, altresì, invitati a depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, memorie e documenti utili per l’applicazione della misura (comma 6).
In particolare, i servizi minorili debbono presentare la relazione personologica e sociale svolta sul minorenne, nonché il progetto di intervento redatto sulla base delle specifiche esigenze del condannato, con la concessione di una particolare deroga al rispetto dei termini di cui al comma 6, potendo depositare detta relazione anche in udienza.
Detta deroga, tuttavia, produce l’inevitabile effetto, non solo di deresponsabilizzare i servizi circa il rispetto del termine di deposito, affinché pervenga in tempo utile per consentire agli altri soggetti processuali di studiare il progetto e la sua fattibilità, ma anche di realizzare una particolare vulnerabilità difensiva, atteso che il difensore non potrà valutare e, pertanto, interloquire sul progetto, se non durante l’udienza di trattazione.
Resta salva la facoltà del tribunale di procedere anche d’ufficio all’acquisizione di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove ex art. 666 comma 5 c.p.p.

3.L’esecuzione extra moenia della pena e la scelta del legislatore

Nel fornire la disciplina riguardo alla fase dell’esecuzione della pena, il legislatore ha voluto prediligere, quale fulcro del sistema, misure più rispondenti alle esigenze del minorenne, affermando una marginalità del ricorso alla detenzione inframuraria.
Detto intento lo si evince dalla scelta lessicale compiuta dal legislatore, che ha voluto introdurre la locuzione "misure penali di comunità” al posto di "alternative”, apparendo certa la ratio del decreto legislativo, fondata sulla necessità di creare un modello di esecuzione della pena il più possibile rispondente a quelle esigenze educative del minorenne e che favorisca il suo più rapido reinserimento nel tessuto sociale.
Si rileva, dunque,la valenza pedagogica che il legislatore ha voluto attribuire alle specificate modalità esecutive della pena,improntate nell'ottica di favorire una responsabilizzazione del condannato, adoperando tutte quelle effettive possibilità di impegno e di recupero che la società può concedere al minorenne.

Avv. Giuseppina Bruno






Articolo scritto da: avv. Giuseppina Bruno il 22/03/2021
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