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LA TRADIZIONE GIURIDICA ITALIANA DELL'ESAME E DEL CONTROESAME

LA  TRADIZIONE GIURIDICA ITALIANA DELL'ESAME E DEL CONTROESAME

 ESAME E CONTRO ESAME.
                                              LA TRADIZIONE GIURIDICA ITALIANA .                                                      
 


Venticinque anni, un quarto di secolo, ormai.
L’esame diretto del testimone ad opera della parte che lo ha introdotto, ed il controesame ad opera della parte avversa sono da tempo, anche nel nostro processo, il fulcro essenziale del  dibattimento.
Per anni abbiamo affermato che non c’era la cultura, da parte dei nostri operatori ( pubblici ministeri, avvocati e giudici) della cross  examination, a dispetto dei sistemi giudiziari di common law nei quali da secoli si procede a interrogare e contro interrogare i testimoni e le prassi hanno generato quella che viene definita  una vera e propria “arte”  che vanta manuali, regole di comportamento e casistiche secolari. 
Spesso assistiamo, è vero, alle performances di veri e propri dilettanti allo sbaraglio che in sede di esame formulano domande incomprensibili ( o addirittura anticipatorie della discussione finale) ed in sede di contro esame riescono far dire al teste avverso qualcosa ( di negativo per la posizione del loro cliente) che magari  non era emerso nel corso dell’esame diretto….ma è un fenomeno legato al sovraffollamento della professione legale, ed al difficile avvio della specializzazione.
E’ anche vero, però,  che nel corso di questi anni, grazie all’opera di egregi studiosi della materia e alla applicazione costante dei penalisti “puri”  si è assistito ad una crescita culturale del modo di affrontare, preparare, effettuare e gestire la cross examination.

E’ nata una vera e propria tradizione giuridica di matrice italiana. Seguita da pochi ma importante, “basilare” per chi voglia dedicarvisi.


Oggi il giovane penalista che voglia avvinarsi alla materia  ha a disposizione  una serie innumerevoli di “fonti” capaci di orientarlo.
Una serie di autori da tempo hanno dedicato le loro opere al tema, e tali elaborati costituiscono senz’altro la letteratura italiana in materia di “cross examination”.
I maggiori avvocati – scrittori che sono stati in grado di creare questa letteratura sono, tra gli altri, senz’altro ‘avv. Gulotta, l’avv. Carponi Schittar , l’avv. Ettore Randazzo e, non da ultima,  la professoressa  De Cataldo Neuburger.

Le opere più significative :
1) “La investigazione e la cross-examination” G. Gulotta  (Giuffrè editore);
2)  “Esame e controesame nel porcesso penale” Luisella De Cataldo Neuburger ( CEDAM editore) ;
3) “Modi dell’Esame e del Coro esame”  D. Carponi Schittar (Giuffrè editore) ;
4) “La persuasione del Giudice. Attraverso gli esami ed i contro esami” D. Carponi Schittar,( Giuffrè editore) ;
5) “Insidie e strategie dell’esame incrociato” E. Randazzo , Giuffrè.
6) “Le 200 regole della cross examination “ G. Gulotta , Giuffrè .
7) “Esame e controesame: Teoria e tecnica” . D. Carponi Schittar, Giuffrè.

Dalla lettura dei testi di questi illustri colleghi riscontriamo che il duo Gulotta – De Cataldo ha senz’altro impostato la materia dal punto di vista dell’approccio psicologico e dello studio psicologico della testimonianza, mentre il Carponi Schittar ha privilegiato una visione sistemica della assunzione della prova testimoniale, interpretandola alla luce dei principi generali che governano il processo penale nella fase dibattimentale, delle regole di giudizio e della decisione del giudice.
Il Randazzo ha evidenziato glia spetti salienti dell’Istituto così come viene espletato  all’interno delle aule di giustizia privilegiando un taglio pratico con richiami costanti alla deontologia del difensore ed alla necessità di assicurare regole certe ( anche contro la invadenza spesso ricorrente del Giudicante) e sanzioni adeguate nel momento dell’espletamento della prova dichiarativa.

Di recente il Carponi Schittar ha pubblicato per i tipi della Giuffrè un testo dal titolo “Esame e contro esame. Teoria e tecnica”. Questo testo è una sorta di rielaborazione del precedente libro dello stesso autore “Modi dell’esame e del contro esame”  pubblicato a metà degli anni 90.
L’occasione è buona per una riflessione su quanto accaduto in questo lasso di tempo e per constatare che nonostante gli sforzi degli autori, gli operatori ( tutti) siano ancorati a prassi distorte più che a prassi virtuose.
C’è addirittura chi ( Cataldo Intrieri nella sua prefazione a questa ultima fatica di Schittar) sostiene che è inutile illudersi: come per il calcio, la mentalità italica predilige il gioco in contropiede e non il gioco a “a zona”, così nel processo penale gli avvocati prediligerebbero una difesa attendista invece che una difesa capace di attivarsi alla ricerca dei propri spazi a  prescindere dal materiale probatorio che propinerà l’accusa.

Sicchè essere protagonisti invece che attendisti sarebbe una utopia. Può darsi.


Però può obiettarsi a tale ultima opinione che : il modello stenta ancora decollare, ma è pur vero che il modello accusatorio è una scelta ineludibile. 
Ricorrono continuamente contingenze che inducono a ritenere il contrario e ricorre spesso la constatazione che la prova non si forma affatto nel dibattimento :ma questo è un segno della decadenza dei tempi in cui il processo penale vive.
Ma da questo non può discendere l’affermazione che è tutto inutile e che è inutile studiare per prepararsi meglio alle sfide che  il processo penale moderno impone al difensore.
Certo oggi il difensore che voglia far rispettare le regole della cross examination, deve avere grande preparazione, grande autorità e grande coraggio : deve sapere quali sono le regole, quale il momento per farle applicare e rispettare, deve sapere imporsi al momento opportuno chiedendo che quello che sostiene venga accolto o quanto meno verbalizzato ( per poi poter impugnare efficacemente), deve avere il coraggio di ricordare a tutti che egli non è una comparsa del processo penale ma un protagonista.

E allora, se così è , cominciamo con il vedere il bicchiere mezzo pieno: la cultura giuridica italiana ha una sua  prima irrinunciabile, ineludibile e basilare tradizione dottrinaria ( con ampi riferimenti pratici) in materia di esame e contro esame!
Questo è il punto di partenza.
Ed allora: il bagaglio culturale per essere protagonista il difensore diligente e attento può apprenderlo dallo studio di  quel gruppo di testi citati prima che rappresentano ormai la tradizione italiana in materia  di cross examination.
Il quotidiano e preciso esercizio professionale nelle aule di udienza farà il resto, costruendo una miriade di dati empirici che potranno assicurare una navigazione più comoda tra i mari perigliosi della udienza  penale dove tutti sono pronti a “dare addosso” al difensore”.


Dallo sforzo di questi Autori apprendiamo alcuni  principi che  devono essere ben metabolizzati per prepararsi ad un proficuo studio dell’istituto e, per gli avvocati ad impostare  una buona cross examination . 
E cioè:
1) La innocenza dell’imputato è presunta.
2) Il PM vuole superare questa presunzione al di là di ogni ragionevole dubbio.
3) Perciò è sufficiente, per l’imputato ed il suo difensore  generare il dubbio.
4) Il Giudice è ignorante ( nel senso che non conosce i fatti di causa) ma è prevenuto perché ha di fronte una persona che comunque è “imputata” di un fatto per il quale un altro giudicie ha deciso di rinviarlo a giudizio.
5) Il Giudice è ignorante è la sua conoscenza si forma attraverso la narrazione orale.
6) I difensori mirano a risultati  diversi da quelli del PM e del Giudice.
7) Il difensore deve Informare il giudice, cioè dargli  una “forma”.  Come ? strutturando un racconto nell’esame diretto, destrutturando un racconto nel controesame.
8) La difesa ha diritto all’esame diretto per costruire il “suo” racconto alternativo a quello dell’accusa.
9) Le circostanze devono essere strutturate, nella lista, in maniera indicativa.
10) Per una informazione  corretta vi deve essere una comunicazione corretta.
11) Lealtà, correttezza, veridicità nell’informare.
12) Il linguaggio deve essere tale da poter attirare l’attenzione .
13) Sforzarsi di costruire un narrato talmente ferreo da essere condiviso.
14) La prova si elabora attraverso l’esame diretto.
15) Una cross che non ottenga un risultato avvalora l’esame diretto. La cross è un arma e non bisogna spararsi addosso.
16) Attuare il controesame soltanto se sussistono le condizioni  che lo giustificano.
17) Le domande hanno una funzione strategica .
18) Il contro esame può essere integrativo, dubitativo, distruttivo o demolitore del narrato o del narratore.
19) Occorre conoscere perfettamente le dichiarazioni già rese dai testi fuori del dibattimento.
20) Occorre conoscere quanto più possibile del soggetto da esaminare.
21) Nessuno schema  deve essere vincolante per l’esaminatore.
22) Occorre osservare sempre il soggetto che viene interrogato- dobbiamo capire se vi è coerenza tra il linguaggio comune del soggetto e quanto egli afferma.

Il resto lo farà la capacità dell’esaminatore di affrontare le situazioni impreviste….

Avv. Filippo Castellaneta

Articolo scritto da: Avv Filippo Castellaneta il 06/01/2014
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