Articoli > L'ordine del discorso

La dignità dell'imputato. Un diritto fondamentale.

La dignità dell'imputato. Un diritto fondamentale.

La dignità dell’imputato. Un diritto fondamentale. 
Un valore assoluto.

1. Il rassicurante recinto normativo 

 "La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’Uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

"Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente ed i n un tempo ragionevole, da parte di un Tribunale indipendente ed imparziale che deciderà sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei”.

" La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.

L’art. 2 della Costituzione Italiana e l’art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia  dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sono le scaturigini della tutela della persona, in ogni aspetto della vita sociale, e individuale, e quindi anche nel corso di un procedimento penale  allorchè la macchina statuale muove una accusa penale nei suoi confronti. 

E’ l’art. 27 con la sua declamazione suggella il diritto a non ritenere colpevole  na persona sino alla condanna definitiva: la presunzione di innocenza.

Tali concetti vengono rinforzati dal divieto di tortura ossia dal divieto di trattamenti inumani o degradanti, nei confronti di quella persona privata della libertà persona nel corso della custodia cautelare e successivamente in caso di applicazione della pena del carcere.

A chiusura di questo cerchio magico di norma garantiste vi è l’art. 13 della Costituzione che prevede l’inviolabilità della libertà persona e  la sua restrizione solo e soltanto con atto motivato dell’Autorità giudiziaria.
 
Tutte queste norme ci rassicurano: "umanità e dignità sono valori irriducibili di ogni uomo, anche se colpevole” (punto 4 del Manifesto dl diritto penale liberale e del giusto processo), e quindi l’imputato è garantito a livello legislativo: deve essere giudicato da un Tribunale imparziale, ristretto in fase cautelare solo se necessario e con un atto motivato di una Autorità Giudiziaria, e non può essere sottoposto a pene o a trattamenti  inumani o degradanti.

Il penalista ha una armamentario di primo livello per proteggere il proprio assistito imputato.


2. Ma …..Assistiamo ad un innaturale, illogico capovolgimento delle regole.

L’avviso di garanzia, ad esempio, che dovrebbe, informare una persona "riservatamente” della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico” per preparare la difesa, diventa già, nell’immaginario collettivo, una condanna, una macchia nella vita del destinatario di quel doveroso atto di avvio di un procedimento.

 Il contraddittorio che è previsto in Costituzione ed è il cardine del processo penale, diventa un optional, tant’è che inizialmente viene riportata e declamata mille volte e moltiplicata all’infinito, soprattutto per i casi di rilevo mediatico, solo e soltanto la tesi accusatoria, con la difesa relegata nell’angolino se non sbeffeggiata e ridicolizzata ad arte.

La persona offesa dal reato, viene sempre indicata come fonte probatoria "pura” e quindi ha sempre ragione e l’ondata populista dei social sostiene vere e proprie campagne di colpevolizzazione capitale dell’imputato, e di vittimizzazione assoluta della persona offesa che anche a distanza di mesi è turbata "devastata”, non è più la stessa per colpa, ovviamente del fatto sicuramente ascrivile all’imputato.

Il processo, per la opinione pubblica che aspira ad una condanna immediata, è sempre troppo lungo, troppo cavilloso si dipana in troppe udienze, quasi inutile perché la condanna a furor di popolo è già sta emessa molto tempo prima.

La condanna, se non è l’ergastolo, è sempre troppo lieve e insoddisfacente  anche se è svariati  anni di carcere: mai sufficiente per placare la voglia di punizione esemplare che si leva unita dai "leoni da tastiera” e dall’opinione pubblica in generale.

E se c’ è un assoluzione o qualche assoluzione in un processo con vari imputati:, si grida allo scandalo,e naturalmente ciò " è una sconfitta per la giustizia” (1).
  
Questo il quadro.

Come assicurare alloro dignità alla persona che deve affrontare un procedimento penale: indagini, processo, sentenza e poi eventuale pena ? 

3. Necessario un cambio di prospettiva. Proviamo? 

Cominciamo a diffondere all’opinione pubblica questi concetti in maniera chiara.

Il processo non è il luogo dove "suppliziare” una persona, ma è il luogo dell’accertamento dei fatti attraverso un serio confronto dialettico tra accusa e difesa di fronte ad un Giudice Terzo.
Il processo mediatico ha solo l’effetto di inquinare i dati probatori  e di creare fazioni contrapposte, per scopi di audience, a discapito delle regole procedimentali e della ricostruzione dei fatti.

La persona offesa non è vittima a tutti i costi e la sua parola non deve necessariamente avere una credibilità assoluta, ma occorre sempre verificare il narrato del teste che ha un interesse economico nella vicenda processuale.

Le Procure svolgono il loro lavoro di indagine ed hanno una esclusiva ottica accusatoria, le loro tesi saranno valide e supereranno il confronto con le tesi difensive che tendono a falsificare le prime. 
Il Pm sosterrà la sua tesi, il difensore cercherà di invalidarla di fronte ad un giudice terzo, distante dalle parti, diverso dal PM e separato "per carriera” da esso. La separazione delle carriere è inevitabile visti i principi emanati già 20 anni fa dall’art. 11 Cost.

La mancanza di certezza della colpevolezza deve essere favorevole all’accusato che va assolto, perché è aberrante l’idea che un innocente possa essere condannato, questo è il significato della regola di giudizio secondo la quale si può condannare soltanto se vi è la certezza della responsabilità penale "al di là di ogni ragionevole dubbio”.

La pena non è il carcere. La pena è una sanzione che ricade sull’imputato e che deve contribuire alla sua crescita, alla sua rieducazione, deve  essere proporzionata, accettata, compresa ed espiata in maniera adeguata, umana e soprattutto deve avere un termine, il fine pena mai non si concilia con l’art. 27 della Costituzione, e con la nostra tradizione giuridica. 

La dignità dell’imputato va sempre tutelata, sin dal primo atto di indagine e fino alla fine del procedimento perchè questo è un valore assoluto
Occorre prevedere e applicare regole che rispettino la sua posizione e nel caso di assoluzione, risarcire adeguatamente al persona assolta  ed anche a livello mediatico provvedere alla riabilitazione.


!5 luglio ’23                                Filippo Castellaneta 




Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 15/07/2023
© 2024 - Studio Legale Avv. Filippo Castellaneta - Mob. 340 2317723 - P. Iva 06685290725 -