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Il lavoro di Pubblica Utilità in caso di reato stradale

Il lavoro di Pubblica Utilità in caso di reato stradale

Il lavoro di pubblica utilità in caso di reato stradale: normativa, giurisprudenza e problemi applicativi. 

IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ È UNA PRESTAZIONE DI LAVORO NON RETRIBUITA SVOLTA A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ PRESSO LO STATO, REGIONI, PROVINCE, COMUNI, ENTI E ORGANIZZAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E DI VOLONTARIATO. 

1. Il lavoro di pubblica utilità come pena principale.

Il lavoro di pubblica utilità è stato introdotto, nell’ordinamento penale italiano,  con il decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, riguardante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468".
Il legislatore con il decreto appena citato ha dedicato l’art. 54 al lavoro di pubblica utilità, configurandolo come una pena alternativa a quella detentiva irrogabile dal giudice di pace per i reati "di minor gravità” devoluti alla sua competenza.
 Al comma 2 ne offre una definizione: consiste in una prestazione di lavoro non retribuita svolta, su richiesta dell’imputato, a beneficio della collettività presso lo Stato, Regioni, Province, Comuni, enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, purchè entro la provincia di residenza del condannato.
Quanto alla durata, la prestazione non può essere svolta per un periodo inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi. Il legislatore ha previsto anche un monte ore settimanale di massimo sei ore, salvo esplicita richiesta del condannato e ammissione del giudice a svolgere il lavoro per un tempo superiore, e giornaliero di otto ore. 
Ai fini del computo della pena dei lavori di pubblica utilità, l’art 54, comma 5 stabilisce che un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.
In ogni caso l’attività deve essere svolta con modalità e tempi tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Riguardo alle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice con la sentenza di condanna individua il tipo di attività che il condannato dovrà svolgere e, avvalendosi di un elenco di enti convenzionati, indica l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso cui presterà l’attività.
Una volta terminata l’esecuzione della pena, la struttura presso cui il condannato ha svolto l’attività lavorativa redige una relazione che dia prova dell’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. 
L’art. 59 del d.lgs. n. 274/2000 designa quale competente al controllo dell’osservanza degli obblighi connessi alla pena l’ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, il comando territoriale dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente.
Operativamente poi, l’art. 1 del decreto ministeriale del 26 marzo 2001 definisce l’oggetto dell’attività, stabilendo che la prestazione di lavoro può essere svolta:
a. in favore di organizzazioni assistenziali e di volontariato operanti nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
b. per finalità di protezione civile, anche prestando soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale;
c. in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
d. per attività riguardanti la manutenzione e il decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
e. per svolgere altri lavori di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
L’art. 56 del decreto stabilisce che in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, vale a dire:
- quando il condannato senza giusto motivo non si reca nel luogo in cui deve svolgere l’attività 
- abbandona senza giustificato motivo il luogo di lavoro
- viola reiteratamente gli obblighi e i divieti senza giustificato motivo
è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e la competenza è attribuita al Tribunale in composizione monocratica. 
Nel caso in cui il condannato incorra nelle violazioni suddette, oltre alla pena della reclusione, non potrà beneficiare delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e seguenti della legge n. 689/81 (semidetenzione, libertà controllata e pena pecuniaria).


2. Il lavoro di pubblica utilità come sanzione amministrativa accessoria

Novità di non poco conto è l’introduzione del lavoro di pubblica utilità come sanzione amministrativa accessoria per i reati stradali.
La legge 21 febbraio 2006 n. 102 ha introdotto nel d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada) l’art. 224 bis  rubricato "Obblighi del condannato”, il quale prevede come sanzione amministrativa accessoria il lavoro di pubblica utilità, applicabile dal giudice in sede di condanna, limitatamente ai delitti colposi commessi in violazione delle norme in materia di circolazione stradale, per i quali è prevista una condanna alla pena della reclusione.

La norma è chiara: circoscrive il suo raggio di applicazione ai soli delitti, escludendo dunque le contravvenzioni, e solo per quei reati per i quali ricorre l’elemento soggettivo della "colpa”.
Riguardo alle modalità di svolgimento, alla violazione degli obblighi e al monte ore settimanale e giornaliero si applica la disciplina prevista dagli artt. 54 e 56 del d.lgs. 247/2000, salvo per quanto disposto in merito alla durata, la quale nell’ipotesi di lavoro come sanzione amministrativa accessoria non dovrà essere inferiore a un mese e non superiore a sei mesi, mentre in caso di recidiva non potrà essere inferiore a tre mesi. 
Altra previsione specifica  riguarda il consenso, dacché nel caso di pena sostitutiva è richiesto il consenso, mentre nell’ipotesi in esame, ossia di sanzione accessoria, il consenso non è richiesto e neanche la non opposizione dell’interessato; pertanto la decisione è rimessa unicamente alla discrezionalità del giudice della cognizione. 


3. Il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva per i reati di cui agli artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis, c.d.s.

Con l’art. 33 della l. 29 luglio 2010 è stata introdotta la possibilità di sostituire, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, anche con il decreto penale di condanna, la pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, in favore di colui che ha commesso un reato stradale cos’ come previsto negli artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis, c.d.s., ossia ponendosi alla guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nello specifico quanto all’art. 186, comma 9 bis, c.d.s. la norma richiama le seguenti ipotesi di reato determinate da:
guida in stato di ebbrezza intermedia, con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 (g/l);
guida in stato di ebbrezza grave, con tasso alcol emico superiore a 1,5 (g/l);
anche se commessi da conducenti:
a. di età inferiore a 21 anni; 
b. neopatentati; 
c. che esercitano l'attività di trasporto di persone o cose; 
d. di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.
Quanto all’art. 187, comma 8 bis, c.d.s. , la norma richiama le seguenti  ipotesi di reato di: 
guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope; 
anche se commessa da conducenti a rischio elevato; 
di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.
In tali ipotesi il lavoro di pubblica utilità consiste sempre in un’attività lavorativa non retribuita svolta in favore della collettività, ma in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato ovvero presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Vi sono, però, delle circostanze che impediscono la sostituzione del lavoro di pubblica utilità con la pena originaria:
a) se ricorre l’aggravante di aver causato, in stato di alterato, un incidente stradale;
b) se l’imputato ha già usufruito della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Il lavoro di pubblica utilità nei casi previsti dal codice della strada si svolge nelle modalità previste dall’art. 54 del d.lgs. 274/2000; unica deroga prevista è in relazione al computo della pena, in quanto il lavoro ha una durata corrispondente a quella prevista per la sanzione detentiva che sarebbe stata irrogata, mentre ai fini della conversione della pena pecuniaria, un giorno di lavoro corrisponde a 250€.

In tale ipotesi particolare, l’imputato non è tenuto a presentare un’apposita istanza per l’applicazione della pena sostitutiva, in quando la sostituzione, in base a quanto disposto dal legislatore, è vincolata solo alla sua non opposizione.
Competente a vigilare sulla corretta esecuzione del lavoro di pubblica utilità, su incarico demandato dal giudice, è l’Ufficio dell’esecuzione penale esterna (U.E.P.E) o l’ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o il comando territoriale dell’Arma dei Carabinieri, il quale fornisce un resoconto periodico al giudice. 
L’esecuzione positiva della sanzione comporta:
la dichiarazione di estinzione del reato;
la riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente;
la revoca della confisca del veicolo sequestrato, se disposta. 
Invece, nel caso di violazione degli obblighi connessi all’esecuzione, il giudice, con le formalità di cui all’art. 666 c.p.p, tenuto conto dei motivi, dell’entità e delle circostanze della violazione, revoca la pena sostitutiva e ripristina quella originaria. 

Unica differenza tra chi accede al lavoro di pubblica utilità per aver commesso il reato sotto effetto di alcol e chi sotto effetto di sostanze stupefacenti, riguarda il dovere dell’imputato tossicodipendente di partecipare ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo come definito ai sensi degli art. 121 e 122 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309.
Di recente è intervenuta la Corte Costituzionale nel dichiarare l’illegittimità delle disposizioni che disciplinano il casellario giudiziale nella parte in cui non prevedono che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 c.d.s. che sia stato dichiarato estinto dopo il positivo svolgimento del lavoro sostitutivo, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, c.d.s. (C. Cost., sent. n. 179/2020); inoltre, la Corte riprende una sua precedente pronuncia, la quale precisò che disporre diversamente «contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione del reato, che comporta normalmente l’esclusione di ogni effetto pregiudizievole – anche in termini reputazionali – a carico di colui al quale il fatto di reato sia stato in precedenza ascritto (C. Cost., sent. n. 231/2018).


4. La richiesta di   lavoro di pubblica utilità come nel caso di incidente stradale: persiste la preclusione.

Nonostante i numerosi interventi legislativi volti ad ampliare l’operatività del lavoro di pubblica utilità, resta ancora precluso l’accesso al conducente che, in stato di ebrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia causato un incidente stradale (trattasi dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 bis, c.d.s).

Prima di rendere noti gli interventi giurisprudenziali sul tema è indispensabile approfondire il concetto di "incidente stradale”. 
La Convenzione di Vienna del 1968 definisce "incidente stradale” «quell’evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali o a persone».
Quanto al profilo giurisprudenziale, la Corte di cassazione, IV Sezione con la sentenza n. 34909 del 17/07/2017 intervenendo sul tema e richiamando precedenti orientamenti di legittimità ha, in primis, ribadito la preclusione dell’operatività del lavoro sostitutivo nel caso in cui ricorra la circostanza aggravante dell’aver causato un incidente stradale (ex multis, Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015), in secundis ha precisato che per "incidente stradale” debba intendersi«qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli». Altresì, sul concetto di incidente stradale la Corte riprende quanto stabilito nelle motivazioni della sentenza n. 47276 del 6/11/2012 della IV Sezione della Corte Costituzione: «quando il codice della strada fa riferimento a un "incidente” intenda riferirsi a qualsiasi tipo di incidente e cioè, secondo il significato letterale del termine, a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività».
Gli Ermellini proseguono, riprendendo ancora una volta una precedente pronuncia ed entrando nella casistica verificabile, affermando che affinché operi la preclusione «nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni» (Cass., Sez. 4, n. 42488 del 19.9.2012).

Sul tema è intervenuto anche il Giudice delle leggi nel 2013 pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 9 bis, c.d.s. nella parte in cui consente per il reato di guida sotto effetto di alcool la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità solo nelle ipotesi non rientranti nel comma 2 bis dello stesso articolo. Il giudice rimettente ritiene che la norma così disponendo violasse l’art. 3 Cost., in quanto equiparava in modo eguale fattispecie diverse «come quella in cui la condotta imprudente abbia determinato un lieve tamponamento con danni alle cose o, al limite, alla sola persona dello stesso conducente e quella di un grave sinistro stradale con esiti letali o con danni arrecati alle persone», e l’art. 27, 3 comma, Cost. «perché la preclusione alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, anche nei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale di modesta entità, non sarebbe conforme al principio del finalismo rieducativo della pena, inibendo ogni valutazione in merito alla personalità del soggetto, al grado della colpa, alle circostanze dell’azione e alla possibilità di emenda mediante la condotta riparatoria».
 La Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, sostenendo che la disposizione impugnata prevede una preclusione «ispirata da un’evidente esigenza di prevenzione generale e di difesa sociale» e «che la ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida»(Corte Cost., n. 247/2013).


5. Conclusioni.

Sebbene il legislatore abbia ampliato i casi di applicazione dell’istituto del lavoro di pubblica utilità anche per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è lampante, anche alla luce delle citate pronunce, la persistente preclusione nei confronti di chi abbia causato un incidente stradale in uno stato psico-fisico alterato.
È evidente come l’art. 186, comma 9 bis, c.d.s, come indicato già dal giudice rimettente nel ricorso di legittimità costituzionale, non operando alcuna distinzione tra fattispecie differenti, soprattutto in merito alla loro gravità, finisce per porre sul medesimo piano condotte davvero differenti e violare, dunque, principi costituzionalmente sanciti. 

Per chiarezza, il legislatore si è preoccupato di predisporre ex art. 186 c.d.s. tre livelli sanzionatori per punire la guida in stato di ebbrezza a seconda del tasso alcolemico, mentre per punire il conducente che ha causato un incidente sotto effetto di alcool non opera alcuna distinzione in merito alla quantità di alcool. Il tutto ha dei risvolti pratici, perché è lapalissiano che il conducente che assume una quantità di alcool a prescindere dalla soglia consentita e a prescindere dal tasso che risulterà in sede di accertamento, potrà accedere al lavoro di pubblica utilità; ciò, come anticipato, non accade per il conducente che ha provocato un incidente stradale perché ha assunto quantità minime di alcool o perché si trova nello stesso status del conducente dell’esempio precedente.

Ma vi è altro su cui riflettere: e cioè cosa debba intendersi per incidente stradale capace di ostacolare un percorso sanzionatorio alternativo e riabilitante.
Da sempre la giurisprudenza, come precedentemente riportato, definisce in maniera espansiva l’incidente stradale, ritenendo ai fini della sua configurazione "sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni”; è ovvio,però, che una tale configurazione abbia dei risvolti pratici paradossali nel caso di specie in quanto accomuna incidenti gravissimi, quali quelli causati esclusivamente a causa del pesante abuso di sostanze psicotrope o alcoliche, e quelli lievi dovute al verificarsi  di una guida disattenta per un tasso alcol emico basso.
Situazioni di diseguaglianza che andrebbero rimosse.


Dott.ssa Rosmina Nanna 

Articolo scritto il 28/11/2020
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