Articoli > Reati stradali

La modifica del regime di procedibilità delle lesioni stradali gravi o gravissime

La modifica del regime di procedibilità delle lesioni stradali gravi o gravissime

La modifica del regime di procedibilità delle lesioni personali stradali gravi o gravissime.

1. Il monito della Corte Costituzionale già nel 2020.

Come scritto in un precedente articolo (leggi qui http://www.avvocatocastellaneta.it/articoli/reati-stradali-a-cura-avv-rosmina-nanna/procedibilita-a-querela-delle-lesioni-dai-incidente-stradale-il-punto-della-situazione) con la sentenza n. 248/2020 la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla illegittimità costituzionale della mancata previsione della procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi o gravissime, nonostante la dichiarazione di infondatezza della questione, ritenne che «Rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali – pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata – suggeriscono, tuttavia, una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis cod. pen.». 

Era chiara la sollecitazione ad un intervento modificatore, così com’è avvenuto. 


2. Il mutamento del regime di procedibilità.


L’art. 590 bis c.p. prevede e punisce il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

La norma disciplina due ipotesi di reato:
al comma 1 prevede l’ipotesi di lesioni stradali "semplici”
al comma 2 e ss. prevede le ipotesi di lesioni stradali "aggravate”.

Innanzitutto, per lesioni personali "gravi” in base a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 583 c.p. si intendono quelle lesioni che causano una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Diversamente, le lesioni personali "gravissime” sono quelle che ai sensi del comma 2 determinano una malattia certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. 

Prima dell’intervento avvenuto con la c.d. Riforma Cartabia il reato in esame era procedibile d’ufficio, vale a dire che per perseguire l’autore del reato non era necessaria una querela da parte della persona offesa ma, una volta acquisita la denuncia, l'autorità giudiziaria doveva immediatamente perseguire il colpevole e l'azione penale avviata era irrevocabile.

Dopo la riforma è mutato il regime di procedibilità e quindi le lesioni personali stradali gravi o gravissime sono divenute procedibili a querela della persona offesa: il d. lgs. 150/2022 ha introdotto un nuovo comma che così recita «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo».


3. Cosa accade ai processi pendenti? Lo spiega l’art. 85 delle disposizioni transitorie della riforma.

Il mutamento del regime di procedibilità comporta che se il reato è stato commesso prima della entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022) ed è divenuto procedibile a querela, la persona offesa, che è già a conoscenza del fatto costituente reato, dovrà attivarsi, senza che vi sia alcun diritto di essere informata a riguardo, per presentare querela entro il 30 marzo 2023.

Qualora sia in corso la sottoposizione ad una misura cautelare personale per un reato dopo la riforma procedibile a querela, l’autorità giudiziaria è chiamata a rintracciare la persona e ad acquisire la querela entro 20 giorni a partire dal 30 dicembre 2022, pena la perdita di efficacia della misura. Durante il decorso del termine di intervento della querela è espressamente prevista la sospensione del termine di durata massima della custodia cautelare.

Tuttavia, l’assenza della condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire non preclude la possibilità di compiere ai sensi dell’art. 346 c.p.p. atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’art. 392 c.p.p. 

In ogni caso, la mancanza della condizione di procedibilità per il reato contestato determina l’emissione di una sentenza di non doversi procedere.

Mentre, qualora sia stata già emessa una sentenza di condanna ante riforma e non siano ancora decorsi i termini per proporre impugnazione, con l’atto di impugnazione si potrà formulare un motivo specifico sull’assenza della condizione di procedibilità e in virtù del principio di retroattività della legge penale più favorevole all’agente chiedere l’emissione di una sentenza di proscioglimento. 


Avvocato Rosmina Nanna

Articolo scritto da: avv. Rosmina Nanna il 05/03/2023
© 2024 - Studio Legale Avv. Filippo Castellaneta - Mob. 340 2317723 - P. Iva 06685290725 -