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La revoca della patente nei confronti dei sorvegliati speciali

La revoca della patente nei confronti dei sorvegliati speciali

La revoca della patente di guida nei confronti dei sottoposti a misure di prevenzione.

"LA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N. 99 DEL 27 MAGGIO 2020 HA DICHIARATO L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 120, COMMA 2, C.D.S. «NELLA PARTE IN CUI DISPONE CHE IL PREFETTO «PROVVEDE» – INVECE CHE «PUÒ PROVVEDERE» – ALLA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE SONO O SONO STATI SOTTOPOSTI A MISURE DI PREVENZIONE”.

1. Cenni sulle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione (anzidette misure ante o praeterdelictum), introdotte in seno alla formazione dello Stato unitario, sono misure special-preventive applicabili nei confronti di quei soggetti che, in quanto ritenuti dall’ordinamento socialmente pericolosi, necessitano di un controllo rafforzato. Difatti, l’applicazione di tali misure è preordinata alla prevenzione di particolari forme di criminalità e, soprattutto, della commissione di reati.

Dopo diversi interventi normativi, l’attuale disciplina prevede a norma dell’art. 4 d.lgs. 159/2011 l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti dei seguenti destinatari:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.;
b)  ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (associazioni di tipo mafioso o altre associazioni, localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con modalità corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso) ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), o del delitto di cui all'art. 418 del c.p. (assistenza agli associati); 
c)  ai soggetti di cui all'art. 1 (a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;b)coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica);
d)  agli indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-quater, c.p.p. e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei delitti di comune pericolo mediante violenza (es. strage) o dagli articoli 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 306 (banda armata: formazione e partecipazione), 438 (epidemia), 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 605 (sequestro di persona)e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) c.p., nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270 sexies c.p.; 
e)  a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
f)  a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; 
g)  fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
h)  agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) o del delitto di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), finalizzato alla commissione di taluno dei delitti dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli art. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi)e 612-bis c.p. (atti persecutori).


Le misure di prevenzione si distinguono in misure personali e misure patrimoniali. 
Le misure personali possono essere di carattere amministrativoe quindi applicabili dal questore nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 1 d.lgs. 159/2011 e quindi a norma dell’art. 4, lett. c),d.lgs. 159/2011e sono: a) il rimpatrio con foglio di via obbligatorio (impone il ritorno nel comune di residenza e l’ingresso in determinati comuni previa autorizzazione; di durata non superiore a 3 anni); b) l’avviso orale (finalizzato a rende edotto il prevenuto dell’esistenza di sospetti a suo carico e ad invitarlo a tenere una condotta conforme alla legge). Tali misure possono essere, altresì, di carattere giurisdizionale, applicabili dal Tribunale nei confronti dei soggetti di cui all’art.4 d.lgs. 159/2011 con provvedimento che ne stabilisce la durata (non inferiore ad un 1 anno e non superiore a 5 anni)e sono: a) la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (sottoposizione del prevenuto a prescrizioni di carattere generale e speciale);b) l’obbligo di soggiorno (divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quello di residenza o dimora, in aggiunta alla sorveglianza speciale o quando le altre misure di prevenzione sono ritenute non idonee). 
Le misure patrimoniali, invece, sono applicabili nei confronti dei soggetti già destinatari delle misure di prevenzione personali giurisdizionali e delle persone fisiche o giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche e consistono nel:a) sequestro preventivo (provvedimento provvisorio e cautelare, avente ad oggetto quei beni che risultano essere nella disponibilità diretta o indiretta del proposto e che appaiono essere frutto o reimpiego di attività illecite); b) confisca (devoluzione dei beni del prevenuto allo Stato).

2. L’art. 120 codice della strada.

L’art. 120, comma 1, codice della strada preclude la possibilità di conseguire la patente di guida ad un’ampia platea di soggetti, tra i quali rientrano i sottoposti alle misure di prevenzione e ne prevede, al comma 2, la revoca ad opera del Prefetto qualora l’applicazione della misura sia intervenuta in un momento successivo al rilascio del titolo di abilitazione alla guida, salvo che siano già trascorsi tre anni dalla applicazione.
Altra preclusione è contenuta nel comma 3 della medesima disposizione, nel momento in cui stabilisce il termine di tre anni che il sottoposto dovrà attendere per conseguire un nuovo documento abilitativo. 

3. L’irragionevolezza del meccanismo automatico di revoca prefettizia.

Con la sentenza n. 99 del 27 maggio 2020 è intervenuta la Corte Costituzionale dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, codice della strada «nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)». 

La Corte Costituzionale sull’assunto che le misure di prevenzione si applicano nei confronti di soggetti condannati o indiziati per delitti di diversa gravità, quindi connotati da un diverso grado di pericolosità sociale, ovvero nei confronti di coloro che abitualmente vivono, anche in parte, con i proventi di attività delittuose,ha affermato l’impossibilità, in quanto irragionevole, di un’applicazione automatica del provvedimento di revoca prefettizio. 
Peraltro, la dichiarata irragionevolezza del meccanismo trova fondamento se si ha riguardo alla diversa modulabilità delle misure di prevenzione applicabili o alla loro durata.
Quanto alle conseguenze, la Corte evidenzia che una revoca prefettizia automatica innescherebbe «un corto circuito all’interno dell’ordinamento, nel caso in cui l’utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011».
Pertanto, la Corte Costituzionale conclude esprimendosi in tali termini «Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga».


L’intervenuta declatoria di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, codice della strada non è una novità se si riportano alla memoria due pronunce con le quali la Corte Costituzionale si era già pronunciata pressoché negli stessi termini, rilevando la sussistenza di un contrasto ai principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione automatica della revoca a fattispecie di reato o misure di sicurezza che risultano tra di loro ampiamente differenziate, quanto ai reati in reazione alla diversa tipologia ed entità, quanto alle misure di sicurezza riguardo al contenuto, alla durata e alle prescrizioni.
Difatti, con la sentenza n. 22 del 2018 la Corte Costituzionale, rilevando una contraddizione laddove l’ordinamento prevede che «mentre il giudice penale ha la "facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il "dovere” di disporne la revoca», aveva già censurato la disposizione «nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), dispone che il prefetto "provvede” – invece che "può provvedere” – alla revoca della patente». 
Con la sentenza n. 24 del 2020 la Corte Costituzionale, richiamando il precedente della sentenza n. 22 del 2018, censura nuovamente l’art. 120, comma 2, codice della strada«nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede” – invece che "può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale».

4. Conclusioni.

I diversi interventi della Corte Costituzionale se da un lato hanno in maniera omogenea posto in risalto l’irragionevolezza dell’automatismo applicativo del provvedimento di revoca prefettizio, dall’altro hanno stabilito la sussistenza in capo al prefetto di un onere di svolgimento di un’attività istruttoria adeguata, al fine di comprendere se effettivamente l’adozione di un provvedimento di revoca del documento di guida sia proporzionata alla misura di prevenzione applicata.

Dott.ssa Rosmina Nanna( praticante avvocato)

Articolo scritto da: dott.ssa Rosmina Nanna il 21/05/2021
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