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DIRITTO PENITENZIARIO

La Cassazione sezione prima :in caso di cumulo di condanne il Tribunale di Sorveglianza deve verificare se la pena per i reati più gravi (“ostativi”) sia stata già espiata .


  L’art.58 quater comma 7 bis della legge n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario recita :  “L’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 quarto comma del codice penale”.
Pertanto chi ha beneficiato una volta dell’affidamento in prova e poi commetta un reato per il quale gli viene contestata la recidiva non può ottenere la seconda volta il beneficio.
Tuttavia nel caso di specie trattavasi di persona cui era stato applicato il cumulo di condanne e solo per una di queste condanne era stata applicata la recidiva.
Il Tribunale di Sorveglianza in sede aveva negato la possibilità dell’applicazione ( una seconda volta)  del beneficio, in ossequio alla norma di cui sopra.

La Corte di Cassazione,  prima sezione penale sentenza n. 424623  del 30 novembre 2009 ha annullato la decisione di merito affermando che : “ il giudice è tenuto a stabilire volta per volta se effettivamente la recidiva giustifica una maggiore punizione del reo , o se, invece, per l’occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono o per il lungo intervallo di tempo tra il precedente ed il nuovo reato quella pericolosità non sia riscontrabile”.

Inoltre,  la sentenza della Cassazione ha aggiunto che la preclusione al beneficio non attiene ad uno status ma discende dal reato, che è in concreto ostativo perché circostanziato dalla recidiva.
Pertanto il Tribunale di Sorveglianza, in caso di cumulo, deve verificare :
a) Se la pena per il reato ostativo è ancora da espiare;
b) Scindere il cumulo e considerare la data della commissione dei reati;
c) Far espiare per prima la pena che prevede i maggiori pregiudizi afflittivi e verificare se sotto tali profili è possibile, per la persona condannata, godere dei benefici di cui all’ordinamento penitenziario, tra i quali l’affidamento in prova al servizio sociale.

 

 La sentenza , a parere di chi scrive, attua i principi garantistici del rispetto della persona condannata, della finalità rieducativa e non meramente afflittiva  della pena, nonché della negazione della recidiva come status di un soggetto e della conseguente impossibilità che la stessa pregiudichi principi di più alto valore costituzionale,  quali il favor rei e  la finalità di rieducazione e reinserimento del condannato.


Avvocato Filippo Castellaneta

 

Articolo scritto da: Avv. Filippo Castellaneta il 07/01/2010
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