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Le modifiche al codice penale in tema di violenza "assistita"

Le modifiche al codice penale in tema di violenza

VIOLENZA ASSISTITA: le modifiche introdotte dalla Legge n. 69 del 2019 (codice rosso).

 La Corte di Cassazione legittima la sospensione della responsabilità genitoriale anche nel caso in cui i maltrattamenti in famiglia coinvolgano solo indirettamente i figli minori.

1.Premessa

I recenti interventi normativi confermano la crescente attenzione del legislatore penale ai fenomeni di c.d. "violenza assistita” che comprendono tutte quelle condotte che, pur non concretizzandosi in atti di violenza fisica diretta, appaiono comunque idonee ad incidere negativamente sull’integrità psico-fisica del soggetto vulnerabile.
Nella pratica, gli episodi di violenza assistita sono rappresentati da tutti quei casi che si inseriscono nella più ampia casistica della violenza domestica in cui il minore è costretto ad assistere ad atti di violenza rivolta alla figura familiare di riferimento o ad altre figure affettivamente significative per lo stesso.
Una risposta penale a questi fenomeni di violenza è resa possibile grazie alla fattispecie disciplinata dall’art 572 c.p. "Maltrattamenti contro familiari o conviventi”, che ha visto ampliare la sua sfera applicativa e sulla quale si sono innescati gli ultimi interventi normativi in materia di violenza domestica e di genere.

2.Le modifiche introdotte dal Codice Rosso.

La Legge del 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. Codice Rosso), all'art. 9 comma 2 lett. b), introduce nella fattispecie di cui all’art 572 c.p., al secondo comma, la seguente aggravante, con conseguente aumento della pena fino alla metà: "se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”.
Il successivo comma 5, inserito dall’art. 9 comma 2 lett. c) legge n. 69/2019 precisa poi che "Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.
Inoltre, la su richiamata legge apporta un’altra significativa modifica all’art 61 co. 1 n. 11 quinquies c.p., resa necessaria al fine di fornire un riassetto normativo in materia.
Invero, la vecchia formulazione dell’art 61 n.11 quinquies, introdotta con d.l. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1 co. 1, poi convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, disponeva l’applicazione dell’aggravante nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché nel delitto di cui all'articolo 572, qualora il fatto fosse commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
In sostanza, con la modifica apportata dal Codice Rosso, viene meno, nella formulazione dell’aggravante prevista all’art 61 co. 1 n.11quinquies, il riferimento al delitto di cui all’art 572 c.p., giacché, per quest’ultima fattispecie di reato, la modifica normativa ha voluto prevedere un aggravamento di pena qualora la violenza assistita si ponga nel contesto dei maltrattamenti in famiglia e tale previsione è stata direttamente riportata nella norma che prevede e punisce il reato di maltrattamenti.

3.La crescente tutela del minore vittima di reato. L’applicazione della pena accessoria di cui all’art 34 c.p..

Anche la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 12 ottobre - 3 dicembre 2020, n. 34504, ha ricordato come il delitto di maltrattamenti in famiglia, ai danni dei figli minori, si configuri nei casi di c.d. violenza assistita e, quindi, in tutti quei casi in cui i comportamenti vessatori non siano direttamente rivolti in danno dei figli stessi, ma li coinvolgano indirettamente, come spettatori involontari e passivi delle liti tra i genitori.
Tuttavia è bene precisare che in questi casi è sempre necessario un preliminare accertamento dell'abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psico-fisica nei figli minori.
Con la citata sentenza si assiste ad una ulteriore e formale estensione della tutela del minore, atteso che, a giudizio della Corte, le fattispecie aggravante dall’art 61 co 1 n.11 quinquies c.p., possono costituire la base giuridica per la sospensione della responsabilità genitoriale di cui all'art. 34 comma 2 c.p..
Infatti, la pena accessoria, che prevede la sospensione della responsabilità genitoriale per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, può essere applicata, nei casi in cui sia stata disposta la condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, nella cui fattispecie rientrano "non soltanto le condotte di reato direttamente rivolte contro i figli minori (siano esse violente o solo moralmente vessatorie, maltrattanti ai sensi dell'art. 572 c.p. ovvero persecutorie o idonee ad integrare altri e diversi delitti), ma anche quelle indirettamente rivolte contro di loro, che, colpendo, pervicacemente e brutalmente l'altro genitore, li costringono ad assistere, secondo i parametri normativi dettati dall'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, ad una violenza e sopraffazione destinate ad avere inevitabilmente conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica, segnandone il carattere e la memoria”.
A parere della Corte, sussiste quindi abuso della responsabilità genitoriale non solo nel caso in cui la violenza assistita integri di per sé una condotta di maltrattamenti ai danni dei minori, spettatori della violenza o della vessazione di un altro familiare, ma anche quando la stessa configuri l'aggravante di un reato commesso nei confronti di costui.

4.Conclusioni

I recenti interventi normativi confermano la tendenza a ridefinire il concetto di vittima, introducendo ulteriori  strumenti di tutela miranti a valorizzare tutte le categorie  più vulnerabili.
La sentenza della Cassazione in commento conferma questo trend, rappresentando una ratifica dell’attuale orientamento del legislatore.

Avv. Giuseppina Bruno

Articolo scritto da: avv. Giuseppina Bruno il 10/01/2021
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