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TELEFONINI IN CELLA E LIBERAZIONE ANTICIPATA

TELEFONINI IN CELLA E LIBERAZIONE ANTICIPATA

TELEFONINI IN CELLA E LIBERAZIONE ANTICIPATA 
Una ordinanza e del Tribunale di Sorveglianza di Lecce che cerca di fare chiarezza 

 Si  moltiplicano i casi di perquisizioni nelle celle (per la verità anguste) ove alloggiano i detenuti, che portano al rinvenimento di apparecchi cellulari.

Comunicare con l’esterno, gettare un ponte con la società "normale” è un gesto irrefrenabile da parte di chi è ristretto, viepiù in questa società sempre più governata dalla telematica capace di azzerare le distanze e mettere in comunicazione, in un attimo, chiunque, anche in parti diverse del mondo.

Ma le regole carcerarie sono ineluttabili: nessun contatto col mondo "di fuori” che non sia autorizzato, controllato, vistato e monitorato.

Il rinvenimento di un telefonino all’interno di una cella porta a conseguenze gravose: dall’accusa di ricettazione alle conseguenze in tema di liberazione anticipata perché si è contravvenuto ad una precisa regola del regolamento penitenziario.

 Ma nella cella ci sono più persone, e la responsabilità penale è personale e soprattutto ognuno risponde dei propri comportamenti e sopratutto, ci si chiede: può la momentanea detenzione di un apparecchio cellulare far venire meno un giudizio altrimenti positivo sulla persona detenuta?

I casi vengono all’attenzione dei Magistrati di Sorveglianza: il Il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata di una persona detenuta perché, nel semestre oggetto di osservazione, era stato rinvenuto un telefono cellulare nella sua cella, abitata da altre due persone.

L’interessato, però, ha proposto reclamo al competente Tribunale di Sorveglianza deducendo che  non vi era la prova della riconducibilità a Lui di quella violazione e che non poteva ritenersi "connivente” di chi aveva il possesso del telefonino pur avendone avvertita la presenza.

Ed infatti l’art. 38 o.p. ( legge n. 354/1975)  prevede una norma "in bianco”e cioè che "i detenuti e gli internati” non possono essere puniti per un fatto che non sia disciplinarmente previsto come infrazione del regolamento”.
Quale è allora la norma violata atteso che il reclamante si dichiara estraneo al possesso dell’apparecchio
 
Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 15 aprile 2025, ha stabilito che il caso merita quanto meno una "riflessione”.

Ha disposto, inanzitutto, accertamenti circa la presenza di una norma, nel regolamento carcerario di quell’Istituto di pena, che imponga al detenuto di denunciare i comportamenti  illeciti altrui, e che in ogni caso occorrerebbe valutarne la legittimità atteso che la previsione di denuncia di un’obbligo altrui permane soltanto in capo a  chi esercita un potere di vigilanza.
Inoltre il Tribunale  ha ritenuto di valutare in che misura tale violazione possa costituire segno di mancata partecipazione all’opera di rieducazione e non già "manifestazione di timore per le possibilità di azioni ritorsive da parte di altri appartenenti alla popolazione carceraria”. 

Pertanto il Tribunale ha comunque disposto in via interlocutoria di conoscere se nel corso delle  indagini svolte il PM procedente ha ricavato dati (ad esempio attraverso i numeri delle utenze contattate) dai quali desumere che il reclamante abbia fatto uso dell’apparecchio cellulare in questione.
Tanto al fine di comprendere, ai fini della decisione,  se costui abbia voluto infrangere il regolamento o sia rimasto, invece , spettatore  passivo e silente dell’utilizzo del telifonino in cella fatto da altri.

La decisione appare condivisibile ed ispirata a principi garantisti quale la responsabilità personale ed esclusiva di chi commette un’infrazione, e al principio del trattamento carcerario individualizzato.

L’addebito di un’infrazione per non aver denunciato qualcosa di illecito  non riteniamo possa inficiare l’opera di rieducazione in corso, se da altri  elementi si può desumere l’effettiva partecipazione del condannato all’opera di riadattamento sociale..


17 aprile 2025                                                avv. Filippo Castellaneta 

Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 17/04/2025
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