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La difesa per l'innocente

La difesa per l'innocente

 La difesa per l’Innocente

 ERRORE GIUDIZIARIO Analizzare le cause per porvi rimedio.

Nella ipotesi di incarico per la revisione di un processo, occorre preliminarmente approfondire ogni profilo del processo  al fine di comprendere le cause che hanno portato a commettere l’errore giudiziario.

 1.Premessa . I diritti in gioco. 

Il tema dell’ errore giudiziario è un tema che involge situazioni personali e professionali particolarissime. 

Per la persona: I diritti in gioco sono di fondamentale importanza. La libertà personale di una persona, la sua dignità, la necessità di eliminare o attenuare le conseguenze negative nel tempo di una sentenza di condanna sono diritti insopprimibili.

Il diritto a professarsi innocente è imprescrittibile. Anche dopo una sentenza di condanna divenuta definitiva il reo mantiene il diritto di rimanere "innocente” (1).

Nessuno può vietare all’imputato ma anche al condannato di esercitare il diritto a far riconoscere la sua "innocenza” rispetto al caso specifico che gli viene addebitato.


Per il professionista: Non è compito semplice tentare di sovvertire l’esito di una sentenza di condanna sulla base di prove nuove o di prove valutate nuovamente alla luce di elementi nuovi, o di prove valutate diversamente alla luce di acquisizioni scientifiche recenti e non disponibili al momento della prima valutazione.

E’un tema non soltanto affascinante ma foriero di grande interesse: tuttavia occorre capacità di ricerca, capacità di approfondimento, capacità di attenta a analisi di tutti gli elementi utili.

Terreno affascinante per il penalista "di razza” che senza infingimenti è capace di gestire le situazioni più difficili e che all’inizio sembrano insormontabili.

2. Professionalità ed organizzazione.

Modalità operative: l’intervento revisionista della sentenza di condanna è un intervento "processualmente chirurgico”.
Ma per poter intervenire chirurgicamente su di un errore giudiziario ancora non scoperto occorrono basi forti, occorrono mezzi, occorrono intelligenze capaci di scendere in profondità,  occorrono specializzazioni ed esperti delle materie che devono essere dissodate per fornire elementi nuovi ed importanti al difensore.
Tutto a favore di una istanza di revisione del processo. 

Tutto questo non può essere casuale, ma è frutto di un lavoro impegnativo che comprenda un’organizzazione precisa che esamini gli atti processuali, e che riesca ad individuare quali sono i punti di fallacia della sentenza di condanna e le possibilità di ribaltamento attraverso prove nuove o prove già assunte da valutare diversamente in base ad acquisizioni scientifiche recenti.

3. Nessuno è infallibile. Chi giudica può sbagliare

E’ opportuno ribadire che l’errore giudiziario esiste, ed è anche ricorrente.
Lo dimostrano le statistiche relative ai risarcimenti per ingiusta detenzione e per errore giudiziario diffuse, in Italia, dal Ministero di Grazie e Giustizia, lo dimostra il continuo interessamento della dottrina  per detto fenomeno, lo dimostrano negli anni gli interventi legislativi che hanno cercato di migliorare gli istituti della revisione, della ingiusta detenzione e della riparazione dell’errore giudiziario.
Lo certifica la circostanza che la stessa Carta Costituzionale prevede all’art. 24 tale diritto tra i diritti fondamentali, insieme al diritto di difesa, ossia la delega legislativa a prevedere i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

 E d’altronde l’errore giudiziario ha una dimensione universale:

in America una recente statistica riportata nel National Registry of Exonerations (Università del Michigan) ad inizio 2020 risultavano 2565 le persone condannate poi scarcerate, spesso anche nel braccio della morte, dopo essere state riconosciute innocenti.

In Italia le statistiche sono le seguenti: dal 1992 al 31 dicembre 2024 si sono registrati 31727 casi con una media di 961 innocenti in carcere ogni anno. Questi dati sono "parziali” in quanto si riferiscono soltanto ai casi in cui a seguito di ingiusta detenzione o errore giudiziario, è stato riconosciuto il risarcimento, ma i casi sono molti di più ( sicuramente si aggirano sui 50.000) in quanto solo 2/3 circa delle domande di risarcimento vengono soddisfatte.

Per rimanere in ambito Europeo,e per fare un raffronto, in Belgio dal 2009 al 2013 secondo i dati rilevati sono state risarcite per ingiusta detenzione 281 persone, ben al disotto delle nostre statistiche.

In Francia le fonti parlano di un fenomeno non molto frequente (11 casi) ma c’è chi ritiene ( Innocent Project Francia) che la realtà è ben diversa.

In Spagna nel 2024 vi sono stati 552 casi di ingiusta detenzione con esborsi da parte dello Stato spagnolo di ben 26 milioni di euro.

In Finlandia nel decennio 2007-2017 il numero delle persone finite in carcere e poi risarcite è triplicato, infatti se nel 2007 lo Stato Finlandese aveva speso 720mila euro in risarcimenti, nel 2017 ne ha sepsi 3 milioni di euro.

In Inghilterra il fenomeno esiste tant’è che in quel Paese è presente in parlamento un gruppo "interparlamentare  sugli errori giudiziari” con il preciso compito di formulare proposte  di legge per limitare i casi di ingiusta detenzione, e con i compito di favorire studi e convegni che possano aiutare a capire il fenomeno ed a limitarne le conseguenze (2).

Fenomeno di dimensione universale, quindi.
Chi giudica può sbagliare, perché il giudizio è un’attività umana che implica l’esercizio di attività intellettive per ricostruire un fatto del passato con acquisizioni recenti al fine di emettere un giudizio di assoluzione o di colpevolezza.  

4. Le principali  cause di errore giudiziario. 

Si susseguono,  in maniera sempre più importante ed approfondita,  le analisi circa la genesi dell’errore giudiziario.

4.1. In generale 
L’Università degli studi di Bologna nell’anno accademico 2024-2025 ha organizzato un seminario di studi dal titolo "Indagine sugli errori giudiziari. Cause, conseguenze, rimedi”. (3)
Ebbene in quest’ottica L’università bolognese , ha ritenuto opportuno sottolineare ed evidenziare, a grandi linee, come l’errore giudiziario possa essere generato  da:
a) Errata individuazione del responsabile per testimonianza inaccurata;
b) Errore sulla prova scientifica;
c) Falsa confessione;
d) Informatori di polizia fuorvianti;
e) Significato distorto dei risultati delle captazioni telefoniche;
f) Tecniche di interrogatorio sbagliate
Come "contorno” all’errore” da detti incontri è venuto fuori che spesso, se non sempre, la pressione mediatica, nei delitti più eclatanti, induce gli organi investigativi ad accelerare nei processi di individuazione del (di un) colpevole, al fine di portare un risultato visibile e concreto (ma spesso fallace)  all’opinione pubblica.
Anche una difesa poco accurata, può essere terreno fertile sul quale germoglia l’errore, che per essere "scovato” ha necessità di un’opposizione falsificatoria ferma e costante da parte di chi deve difendere i diritti dell’accusato.

4.2. Errore giudiziario e logica del giudice nel processo penale.

Interventi dottrinari molto approfonditi hanno reso esplicite le ragioni che possono portare il Giudicante ad un uso non adeguato degli strumenti logici a sua disposizione per emettere una sentenza in un processo penale.
Mi riferisco al  mirabile lavoro effettuato dal prof. Gaetano Carlizzi dal titolo "Errore giudiziario e logica del giudice nel processo penale”, rinvenibile nel trattato su "L’errore Giudiziario”a cura di Luca Luparia Donati(4).
Dopo aver delineato i lineamenti concettuali dell’errore giudiziario, da tenere distino dalla decisione intenzionalmente sbagliata e dalla decisione intenzionalmente aleatoria, l’autore procede ad una disamina accurata delle sue componenti arrivando anche ad effettuare su di un caso di scuola ( omicidio di una donna) ad operare tutte le opzioni decisorie con riguardo agli "indizi” acquisiti ed a disposizione delle parti processuali evidenziando le possibilità di successo della tesi accusatoria e della tesi  alternativa difensiva.
Uno studio accurato e analitico  degno di essere esaminato e studiato da parte di chi volesse approfondire ancor di più la materia.
In questa sede può essere sufficiente ribadire che in tale saggio si procede innanzitutto ad una summa divisio tra "Errore qualificatorio” ed "Errore probatorio”.
L’errore qualificatorio riguarda l’errore della qualificazione normativa e consiste in una macrostruttura che deriva da due premesse – giustificazione interna- ciascuna delle quali costituisce a sua volta l’esito di un’inferenza basata su due premesse – giustificazione esterna- .
Per esemplificare errori della giustificazione esterna possono consistere in errori logico materiali delle premesse dell’inferenza che produce la proposizione interpretativa, ovvero la individuazione dei criteri interpretativi o ancora in errori di applicazione dei criteri interpretativi, ed anche in errori logico-formali.
Detto criterio sin dal 1997 ha trovato riscontro in sentenze  della Cassazione ove si afferma : "…le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri( difetto della giustificazione interna)” ( Cass. 2.4.1997 n. 3121)
L’errore probatorio riguarda l’attività di pensiero volta a stabilire se vi sono sufficienti ragioni per credere che l’ipotesi fattuale dedotta in via principale nel processo, ossia quella accusatoria, sia vera
Sul punto  giovano un ruolo importante i criteri probatori (leggi scientifiche,massime di esperienza, informazioni preconfezionate da altri- polizia giudiziaria, informatori, imputato, esperti).
Anche in questi casi può annidarsi l’errore che altera la logica decisoria del Magistrato e lo induce in errore.
Le informazioni "esperte” (emesse cioè da chi ha precise competenze tecniche, scientifiche o artistiche ai sensi dell’art. 220 c.p.p, le informazioni testimoniali, e le informazioni confessorie dell’imputato possono fuorviare il giudice e portare ad una incapacità dello stesso di scoprire immediatamente (cioè nel corso del processo) la "falsità di informazioni empiriche apparentemente inaffidabili”.

A grandi linee, quindi, si tracciano in linea teorica i parametri di valutazione del percorso decisorio, le possibili interferenze che inducono il Giudicante a commettere l’errore.
Un patrimonio culturale  e scientifico  enorme che il difensore che voglia procedere allesame di un processo penale già concluso e potenzialmente da rivedere, deve essere in grado di comprendere e maneggiare.

4.3. Le scorciatoie del pensiero nel momento del "decidere”.

Planando su un terreno più concreto e vicino alla  realtà dei procedimenti penali che ogni giorno nascono, si istruiscono e si decidono in Italia, occorre evidenziare che spesso, fattori esterni, quali la pressione mediatica, la fretta nell’individuare "un” colpevole” e la fretta di decidere, inducono i protagonisti del processo a intraprendere quelle scorciatoie del pensiero che portano ad una decisione (magari  quella attesa dall’opinione pubblica) ma frutto di errori e quindi "non giusta”.
Le premesse filosofiche di queste teorie, riscontrabili ahimè nella pratica giudiziaria quotidiana, le ha gettate lo psicologo prof. Daniel Kahneman nel suo saggio "Pensieri Lenti e Veloci” (5)
In quest’opera Kahneman fa costantemente riferimento a due sistemi mentali: l’1 ed il 2. 
"Sistema 1.Opera in fretta ed automaticamente, con poco o nessuno sforza e nessun senso di controllo volontario.
Sistema 2 . Indirizza l’attenzione verso le attività mentali impegnative che richiedono focalizzazione, come i calcoli complessi. Le operazioni del sistema 2 sono molto spesso associate all’esperienza soggettiva dell’azione, della scelta e della concentrazione”
Secondo altri autori (Antonio Forza, Rino Rumiati)(6) il sistema 1 è caratterizzato da processi intuitivi, veloci ed associativi ed è responsabile di risposte non riflessive ma impulsive. Il sistema 2 è un sistema analitico, caratterizzato da processi lenti, deliberativi, fedele nel rispondere ai vincoli delle regole logiche e responsabile delle risposte meditate e consapevoli.
Simon (7) aveva già enunciato il principio secondo il quale di fronte a problemi complessi o informazioni incomplete, in condizioni di incertezza gli esseri umani attivano delle strategie cognitive che  definiva euristiche.
Eccole : le scorciatoie del pensiero.
Quando il tempo è poco e si devono prendere decisioni ecco che il sistema mentale 1 prende il sopravvento sul sistema mentale 2 , e spesso produce errori.
Ed allora il focolaio dell’errore o il bias che porterà poi il decidente ad incorrere nell’errore può trovare terreno fertile in queste scorciatoie del pensiero utilizzate soprattutto nella fase investigativa dell’indagine.
Quando si sovrastima il valore informativo di un dato dell’indagine, quando si sposa una tesi preconcetta senza verificare le alternative possibili, quando si trascura il fatto che un evento può essere stato causato da una condotta ma può essere stato causato anche, verosimilmente da altri tipi di condotte, quando chi indaga sovrastima le proprie abilità,  sono solo alcuni degli esempi di euristiche di scorciatoie per arrivare ad una soluzione nel più breve tempo possibile.
Si creano così "illusioni cognitive”:  ossia la presunzione del sapere, la propensione a prevedere sbrigativamente il futuro sulla base di informazioni limitate o sulla base di esperienza passate incomplete, portano a creare "bias”.
I bias sono tendenze sistematiche della mente, fondate su preconcetti che contaminano i processi del pensiero (5) 

Il bias immesso in un’indagine ed accettato per esistente nel modo reale, può finire con il falsare l’indagine e successivamente il ragionamento  decisorio.

Ecco, più nel concreto l’analisi e la ricerca del vizio che ha scatenato l’errore deve aver riguardo a tali atteggiamenti mentali di chi indaga ed immette dati e circostanze che necessariamente poi saranno valutate da chi giudica.

E tanto a prescindere dalla ricorribilità dell’errore sulla scienza, effettuato dagli  stessi "esperti”, che possono sbagliare se non riescono a dimostrare alle parti processuali che il loro metodo scientifico è il più accreditato e che abbia la forza di resistere alle contro argomentazioni.

Un campo vastissimo di indagine, quindi, che il difensore  deve avere chiaro, per farne spettro di valutazione, per comprendere, per accertare come e quando si è inserito il virus dell’errore nel percorso decisionale.
Dati questi che rivengono dalla realtà giudiziaria di casi famosi ed eclatanti nei quali si è dimostrato purtroppo a posteriori, che le prime intuizioni degli investigatori erano errate e che sono state portate avanti per "amor di tesi” e quindi, in seguito, per confermare i propri dati appunto euristici, e per non essere tacciati di superficialità il che avviene appunto quando si vuole difendere la propria tesi ad ogni costo anche se fondata su premesse sbagliate.

5. Comprendere dov’è l’errore e quindi apprestare la difesa "per" l’innocente.

La persona interessata si dichiara innocente.

Il professionista deve capire dov’è l’errore giudiziario, dove è sorto l’input all’errore giudiziario.

Successivamente, compreso il punto di errore intervenire su quel dato e modificarlo nell’ottica di un nuovo giudizio.

L’armamentario a disposizione del difensore revisionista è enorme.
L’interessato darà le indicazioni necessarie, il professionista le approfondirà adeguatamente.
Una volta individuato il punto che ha determinato la condanna, occorre, a posteriori,  smentirlo, annullarlo con una "prova nuova” così come richiesto dalla normativa.

L’elemento nuovo può essersi palesato improvvisamente e quindi già pronto per introdotto in nuovo fascicolo processuale.
L’elemento nuovo può essere oggetto di un approfondimento ulteriore, testimoniale, scientifico, ispettivo dei luoghi o delle cose.

Nel primo caso il prodotto nuovo va correttamente canalizzato nell’istanza e quindi il difensore deve trarre dalla logica le argomentazioni necessarie a corroborare l’istanza di revisione.
Nel secondo caso il difensore deve ricercare il prodotto nuovo e per fare questo probabilmente avrà bisogno di interrogare, analizzare, nominare "esperti”, richiedere approfondimenti istruttori ai consulenti di parte,e quindi svolgere, in sintesi, un’indagine privata capace di generare nuovi elementi a favore dell’assistito e scagionarlo dalle accuse .
In tal caso il difensore ha, a sua disposizione tutta la normativa delle investigazioni difensive di cui agli artt. 391 bis e seguenti del codice di rito penale. 

Capacità di approfondimento e organizzazione, ma anche strategia processuale per rimediare ad un errore.
In questa fase la difesa per l’innocente non ha limiti di raccolta di prove, di disamina, di analisi. 
E neanche limiti di tempo, un’istanza di revisione è sempre proponibile.

La difesa per l’innocente non ha limiti se non quello di fare bene per cercare di assicurare la libertà e riaffermare la dignità di un persona condannata ingiustamente.
Un diritto fondamentale da tutelare. Sempre.


 17 agosto 2025                                                                                 avv. Filippo Castellaneta 

Note bibliografiche:
(1) James Duane "Hai il diritto di rimanere innocente” ( Ed Mimesis 2016)
(2) Dati tratti dal sito www.errorigiudiziari.com 
(3) Unibo.it B2587- Seminari "Indagine sugli errori giudiziari , cause, conseguenze, rimedi.
(4) G. Carlizzi "Errore giudiziario e logica del giudice nel processo penale” in "L’errore Giudiziario” a cura di Luca Luparia, pagg. 93 e ss.
(5) D. Kahneman "Pensieri Lenti e Velloci” (2011Mondadori ed.) pag. 25 
(6) Antonio Forza- Rino Rumiati "L’errore invisibile” ( Ed. Il Mulino 2025)
(7) H.A.  Simon "Models of man, social and rational” ( New York 1957)
In foto: il luogo ove a Milano fu eretta la "colonna infame", dopo che il Mora, insieme al Piazza, furono giustiziati quali "untori".



Articolo scritto da: avv. Filippo Castellaneta il 17/08/2025
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