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Danno alla salute e al lavoro risarcibile per ingiusta detenzione.

Danno alla salute e al lavoro risarcibile per ingiusta detenzione.

Ingiusta detenzione: diritto ad ottenere un’equa riparazione ed obbligo motivazionale sul quantum. 

L’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione è disciplinato dall’ art. 314 e segg c.p.p.  e prevede che chiunque sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, abbia diritto ad ottenere un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, purchè non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.

Allo stesso modo può agire per l’ingiusta detenzione il prosciolto per qualsiasi causa o il condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare in forza di un provvedimento emesso o mantenuto senza che ne sussistessero le condizioni di applicabilità, purchè ciò venga accertato con decisione irrevocabile.

Infine, lo stesso diritto spetta, alle medesime condizioni suindicate, ai destinatari di provvedimenti di archiviazione o di sentenze di non luogo a procedere.

La domanda di riparazione va proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile e va presentata per iscritto, unitamente ai documenti richiesti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza.

In caso di accoglimento sarà la stessa Corte a quantificare l’importo dell’indennizzo riconosciuto al richiedente, pertanto appare di fondamentale importanza comprendere quali siano i criteri cui il giudice dovrà attenersi nella liquidazione della somma. 

A tal proposito, con una recente pronuncia la Corte Suprema di Cassazione è tornata ad affrontare proprio il tema dei criteri da utilizzare al fine della determinazione del quantum del ristoro dovuto al richiedente che abbia patito un’ingiusta detenzione.
In particolare la sentenza n. 37138/2018 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione IV Sezione Penale in data 9.5.2018 e depositata l’ 1.8.2018 si è occupata del problema della quantificazione dell’indennizzo non solo in relazione ai giorni di custodia cautelare sofferti (calcolati in base al metodo aritmetico) ma anche relativamente agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla ingiusta detenzione.

Più precisamente, con la pronuncia de quo la Corte Suprema ha annullato l’ordinanza con la quale la Corte di Appello, nel riconoscere al richiedente una determinata somma a titolo di ristoro per l’ingiusta detenzione subita, si sarebbe limitata ad operare un mero calcolo matematico, tralasciando di valutare le conseguenze pregiudizievoli derivate all’interessato dalla perdita del lavoro e dei rispettivi emolumenti nonché dall’aggravamento del proprio stato di salute nel corso della custodia carceraria patita, seppur debitamente documentate dall’interessato.

Infatti, nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha asserito "Se la determinazione della somma fissa giornaliera ed il calcolo aritmetico costituiscono l’individuazione dell’indennità avuto riguardo ad una situazione astratta media, per giustificare lo scostamento, in modo non arbitrario, è necessario avere riguardo a specifici parametri di riferimento – da allegarsi da parte di colui che propone la domanda e dimostrati, ancorchè presuntivamente – tali da dimostrare l’inadeguatezza della misura matematica il cui ammontare è predeterminabile con il mero calcolo”.

Ciò significa che, nel caso in cui l’istante alleghi alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione documentazione attestante la sussistenza di danni derivanti dalla detenzione che oltrepassino la medietà della lesione (ossia una situazione lesiva che astrattamente rientri nella media), e cioè danni derivanti dalla compromissione dell’attività lavorativa, dal prodursi di danni psico – fisici o da particolari situazioni di pubblica esposizione, il giudice ha l’obbligo di motivare la determinazione del quantum non solo sulla base di un criterio meramente aritmetico ma deve enunciare in modo specifico le ragioni della quantificazione dell’indennizzo, esaminando tutti i parametri dedotti dall’istante.

Con riferimento al caso di specie, e dunque alle doglianze fatte valere dal richiedente in ordine alle conseguenze personali derivate dalla privazione della libertà in relazione alla propria attività lavorativa e al proprio stato di salute,  la Suprema Corte ha  rilevato che "Un discostamento dal parametro aritmetico si giustifica allorquando la situazione creatasi a seguito dell’ingiusta detenzione sia tale da implicare un grave superamento del criterio della medietà, quale un impoverimento tale da modificare uno stile complessivo di vita o lo scioglimento irrecuperabile di rapporti personali o ancora l’induzione di grave malattia, rientrando tutte le altre ipotesi nel concetto di fisiologia dell’incolpevole privazione della libertà”. 
In sostanza, nei casi in cui il richiedente lamenti di aver subito, in conseguenza dell’ingiusta detenzione, un danno alla propria vita lavorativa o al proprio stato di salute psico – fisico, comprovato da documentazione allegata, il giudice dovrà valutare ai fini del calcolo del quantum dell’indennizzo se la situazione creatasi a seguito della privazione di libertà abbia implicato:
 a) Un pregiudizio per l’attività lavorativa svolta che induce ad impoverimento tale da modificare uno stile complessivo di vita; 
b) Lo scioglimento irrecuperabile di rapporti personali; 
c)L’induzione di una grave malattia.  

La sussistenza di uno o più di tali requisiti  giustificherebbe il superamento del criterio del mero calcolo aritmetico con conseguente liquidazione di una somma maggiore rispetto a quella derivante dall’operazione matematica (€ 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere).
In conclusione, qualora il richiedente deduca dei danni che travalichino la medietà della lesione subita a seguito dell’ingiusta detenzione, puntualmente documentati, la Corte di Appello che esamina il caso concreto avrà l’obbligo di motivare in modo specifico le ragioni della quantificazione dell’indennizzo senza arrestarsi al mero calcolo aritmetico e se ricorrono le condizioni, liquidare il danno in misura superiore rispetto a quello previsto con ragguaglio giornaliero.

Avv. Rosanna De Canio

Articolo scritto da: avv Rosanna De Canio il 12/01/2019
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